Sez. 2, Sentenza n. 841 del 10/02/1981 (Rv. 411332 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - CHIAMATA IN GIUDIZIO PER L'INTEGRAZIONE - TERMINE DI COMPARIZIONE - DISCIPLINA EX ART 163 BIS COD PROC CIV - INAPPLICABILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - CHIAMATA IN GIUDIZIO PER L'INTEGRAZIONE - TERMINE DI COMPARIZIONE - DISCIPLINA EX ART 163 BIS COD PROC CIV - INAPPLICABILITA.*
Alla chiamata in giudizio per integrazione del contraddittorio, disposta dal giudice dell'impugnazione a norma dell'art 331 cod proc civ non puo estendersi, in difetto di espressa previsione di legge, la nullita prevista dall'art 164 cod proc civ per l'ipotesi di insufficienza del termine di comparizione; infatti, l'attribuzione al giudice del potere di fissare il termine nel quale la notificazione dev'essere eseguita, esclude l'applicazione dei termini di cui all'art 163 bis cod proc civ e la predetta nullita. (V 3683/71).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)