Sez. 5, Sentenza n. 31992 del 05/03/2018 Ud. (dep. 12/07/2018) Rv. 273313 - 01
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - RINNOVAZIONE DELLA CITAZIONE | Notificazione a mezzo del servizio postale - Restituzione del plico per compiuta giacenza - Art. 420-ter cod. proc. pen. - Obbligo del giudice di rinnovare la citazione mediante la polizia giudiziaria - Condizioni.
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - RINNOVAZIONE DELLA CITAZIONE
Sussiste l'obbligo di provvedere alla rinnovazione della citazione a giudizio attraverso la polizia giudiziaria, nonostante la regolarità formale della notifica, quando sia certo che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza della " vocatio in ius", certezza che non può essere collegata alla procedura di compiuta giacenza. (Fattispecie relativa a giudizio dinnanzi al giudice di pace).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 170 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 lett. BI, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 lett. QU, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 lett. TE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)