Sez. L, Sentenza n. 4521 del 08/07/1988 (Rv. 459458 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - EFFETTI DELLA SENTENZA N. 204 DEL 1982 DELLA CORTE COSTITUZIONALE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - EFFETTI DELLA SENTENZA N. 204 DEL 1982 DELLA CORTE COSTITUZIONALE.*
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 1982 ed alla stregua dei principi da questa fissati, il licenziamento, indipendentemente dal fatto che sia o no incluso fra le misure disciplinari nella specifica disciplina del rapporto, quando sia motivato da colpa o comunque da comportamento manchevole del lavoratore, deve intendersi di natura disciplinare e quindi assoggettato alle garanzie dettate in favore del lavoratore medesimo dal secondo e terzo comma dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970 circa la contestazione dell'addebito ed il diritto di difesa. (V 4823/87, mass n 453461).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)