Sez. 5 - , Ordinanza n. 12902 del 15/05/2019 (Rv. 653990 - 02)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | IVA assolta sull'acquisto di autoveicoli - Art. 19-bis1, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 633 del 1972 (testo applicabile "ratione temporis") - Beni-merce e beni strumentali - Indetraibilità totale - Esclusione - Conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI
In tema di IVA, la regola della totale indetraibilità dell'imposta assolta sull'acquisto di autoveicoli non opera, ai sensi dell'art. 19-bis1, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 633 del 1972 (nel testo applicabile "ratione temporis"), nel caso di acquisto di beni-merce o di beni esclusivamente strumentali all'attività d'impresa, con conseguente piena imponibilità ai fini IVA della cessione degli stessi ove il contribuente non abbia fruito, per propria scelta, del diritto alla detrazione, supponendo il regime di cui all'art. 10, comma 1, n. 27-quinquies, del d.P.R. cit. la mancata detrazione della precedente transazione solo per impossibilità e non per volontà del cessionario.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 com. 1 n. 27 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 bis com. 1 lett. C CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)