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Sez. 3, Sentenza n. 1599 del 04/12/1995 Ud. (dep. 09/02/1996) Rv. 204386 - 01

Edilizia - Licenza di costruzione | Installazione ed esercizio di impianti di diffusione sonora e televisiva privata - Legge 6 agosto 1990, n. 223 - Equiparazione della concessione radiotelevisiva a quella edilizia - Esclusione - Necessità di entrambe, autonome e distinte - Sussistenza - Fattispecie: costruzione senza concessione edilizia.
Stato
decisa il 1995-12-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204386-01

Edilizia - Licenza di costruzione

Secondo la legge 6 agosto 1990, n. 223, il rilascio della concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti di diffusione sonora e televisiva privata, disciplinata dall'art. 16, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere connesse e dà titolo per richiedere alle autorità competenti le necessarie concessioni e autorizzazioni (art. 4, comma primo). In particolare (ex art. 4, comma secondo) i comuni territorialmente competenti provvedono ad acquisire od occupare d'urgenza l'area interessata, a espropriarla, e a rilasciare la concessione edilizia. Pertanto, lungi dall'equiparare la concessione radiotelevisiva a quella edilizia, il disposto normativo richiede espressamente la necessità di due autonome e distinte concessioni, quella radiotelevisiva e quella urbanistica-edilizia. (Fattispecie relativa a costruzione, senza concessione edilizia, di una piattaforma in cemento armato e di un traliccio metallico).

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 lett. B CORTE COST., Legge 06/08/1990 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 06/08/1990 num. 223 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)