Sez. 2, Sentenza n. 2928 del 05/10/1971 Ud. (dep. 03/05/1972) Rv. 120926 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - CAUSE DI IMPROCEDIBILITA, DI NON PUNIBILITA, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - MANCATA ASSOLUZIONE DEL MERITO - SPECIFICA MOTIVAZIONE SUL PUNTO - QUANDO E NECESSARIA.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - CAUSE DI IMPROCEDIBILITA, DI NON PUNIBILITA, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - MANCATA ASSOLUZIONE DEL MERITO - SPECIFICA MOTIVAZIONE SUL PUNTO - QUANDO E NECESSARIA.*
Il giudice, quando applica una causa estintiva del reato, non ha l'Obbligo di esporre particolareggiatamente le ragioni della mancata assoluzione nel merito ne, quindi, di esaminare in modo specifico le risultanze processuali, in quanto la declaratoria di Estinzione implicitamente esclude la sussistenza delle condizioni richieste dall'art 152, comma secondo cod proc pen per un'assoluzione piena nel merito. Tale principio, peraltro, non puo trovare applicazione nell'ipotesi in cui l'imputato abbia chiesto espressamente l'assoluzione con formula piena e quando, per poter applicare la causa estintiva del reato, il giudice debba necessariamente procedere alla valutazione del merito allo scopo, ad esempio, di accertare se l'amnistia sia applicabile soltanto in seguito alla concessione di un'attenuante o all'esclusione di un'aggravante. In questi casi l'esigenza di un'apposita motivazione e imposta dal rigetto della richiesta dell'imputato ed e in funzione dell'indispensabile accertamento(sia pure senza autorita di giudicato ai fini di un giudizio di colpevolezza, ma come semplice delibazione ai limitati effetti dell'esclusione della possibilita di una piena assoluzione)relativo ad un momento anteriore al giudizio sulla sussistenza o non dell'elemento circostanziale, cioe alla configurabilita della fattispecie criminosa.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)