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Sez. L, Ordinanza n. 3266 del 09/02/2025 (Rv. 673780-02)

IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Norma transitoria n. 4 dell'ACN del 2005 - Oggetto - Applicabilità ai rapporti con medici veterinari formalizzati ex art. 15 octies del d.lgs. n. 502 del 1992, ma costituenti rapporti di lavoro autonomo convenzionato - Esclusione - Conseguenze - Pagamento di differenze retributive - Esclusione - Azione per il conseguimento del risarcimento del danno o dell'indennizzo ex art. 2041 c.c. - Necessità. LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2025-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673780-02

IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE

In materia di sanità pubblica, la norma transitoria n. 4 dell'ACN del 23 marzo 2005, per la disciplina delle collaborazioni con medici specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalità sanitarie ambulatoriali (biologi, chimici, psicologi), non regola i rapporti con medici veterinari, formalizzati con contratti ex art. 15-octies del d.lgs. n. 502 del 1992, ma riqualificati in sede di accertamento di merito come rapporti di lavoro autonomo convenzionato; ne consegue che tali medici non possono ottenere il pagamento di differenze retributive - in applicazione del predetto ACN - rispetto al compenso contrattualmente previsto, ma devono agire per il risarcimento del danno o, in subordine, per l'indennizzo previsto dall'art. 2041 c.c.

Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 15 octies CORTE COST., Contr. Coll. 23/03/2005, Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 1218

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)