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Sez. 3, Sentenza n. 7475 del 03/06/1996 Ud. (dep. 24/07/1996) Rv. 205974 - 01

FINANZE E TRIBUTI - PRESCRIZIONE | Omessa indicazione di redditi nella dichiarazione annuale - Momento consumativo del reato - Decorrenza della prescrizione.
Stato
decisa il 1996-06-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205974-01

FINANZE E TRIBUTI - PRESCRIZIONE

In tema di omessa indicazione di redditi nella dichiarazione annuale (nei limiti della doppia soglia di punibilità di cui all'art. 1 comma secondo n. 3 e comma terzo - relativo al complessivo ammontare dei dati omessi - ed al penultimo comma dello stesso articolo - relativo ai compensi e pensioni esclusivi del computo - D.L. 10 luglio 1982, n. 429 conv. con modif. in legge 7 agosto 1982, n. 516), il reato si consuma con la presentazione della dichiarazione stessa. Da questo momento inizia a decorrere la prescrizione di cui all'art. 9 stessa legge. Il termine dato - a pena di decadenza - dalla legislazione tributaria all'ufficio Finanziario, per procedere ad eventuali accertamenti, non allunga la durata massima della prescrizione ma stabilisce, a favore dell'utente, i limiti di tempo entro i quali quest'ultimo è esposto al potere di controllo della Pubblica Amministrazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 158 CORTE COST., Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 1 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)