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Norme di polizia delle miniere e delle cave

Testo vigente

Art. 286

1. Senza pregiudizio per le prescrizioni speciali relative alle miniere soggette alla disciplina, di cui ai titoli X, XI e XII, le attivita' e i controlli inerenti alla ventilazione devono essere affidati al tecnico responsabile preposto al servizio di sicurezza della miniera.

Art. 287

1. Nel programma annuale dei lavori di cui all'art. 41, deve essere fatta particolare illustrazione dell'andamento del servizio di ventilazione della miniera, nell'anno precedente a quello cui si riferisce il programma, degli inconvenienti verificatisi e delle misure adottate.

Titolo VII. Illuminazione illuminazione di lavori in superficie

Art. 288

1. Durante le ore di lavoro i cantieri e gli impianti in superficie debbono essere illuminati con luce artificiale quando manchi o sia insufficiente la luce naturale.

Art. 289

1. I locali in superficie destinati a deposito di sostanze esplosive o infiammabili o dove si possono sviluppare gas e vapori infiammabili, devono essere muniti di impianto fisso di illuminazione elettrica antideflagrante.

Art. 290

1. Chiunque accede ai sotterranei delle miniere deve essere munito di lampada accesa portatile e, quando faccia uso di lampada a fiamma libera, anche del relativo mezzo di accensione.

2. La stessa norma vale per le cave non raggiunte da luce naturale.

Art. 291

1. Ogni lampada di sicurezza deve essere munita di un numero di contrassegno. All'atto del ritiro della lampada deve essere segnato il nome del destinatario.

2. La rispondenza fra il destinatario ed il numero della lampada a lui assegnata nell'elenco tenuto dal lampista, e' accertata, a mezzo di controlli eseguiti da agenti designati dalla direzione, dopo la consegna della lampada e prima della discesa in sotterraneo.

Art. 292

1. All'uscita dei sotterranei le lampade di sicurezza devono essere restituite al lampista il quale le rileva e segnala gli eventuali guasti.

2. Chi non riporta al lampista la stessa lampada che da questi ha ricevuto deve informarlo sulle cause della sostituzione.

Art. 293

1. Le stazioni interne dei pozzi e dei piani inclinati di estrazione e gli impianti fissi che necessitano di sorveglianza debbono essere illuminati con lampade elettriche fisse o con lampade a fiamma protetta.

2. Le protezioni di vetro delle lampade fisse debbono essere difese contro rotture accidentali.

Art. 294

1. In tutti i locali sotterranei dove si trovino materie facilmente infiammabili e' vietata l'illuminazione con lampade a fiamma libera non protetta.

Art. 295

1. Sono vietati nei sotterranei delle miniere depositi di carburo di calcio.

Titolo VIII. Esplosivi

Capo I. Disposizioni generali Uso degli esplosivi nei lavori minerari

Art. 296

1. Nei lavori delle miniere e delle cave l'uso degli esplosivi e' consentito con le modalita' e le limitazioni del presente decreto.

2. Nei confronti degli imprenditori di miniere o di cave la concessione della licenza per il trasporto o il deposito di esplosivi, di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.

3. 773, e' accordata su esibizione di una attestazione rilasciata dal Distretto minerario comprovante l'avvenuto adempimento dell'obbligo della denuncia di esercizio di cui agli articoli 24 e 28 del presente decreto.

4. Idoneita' all'impiego minerario - Classifica ed elenco degli esplosivi degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione.

Art. 298

1. Ai fini delle idoneita' di cui al precedente articolo, gli esplosivi da mina, gli accessori detonanti ed i mezzi di accensione sono classificati in comuni o di sicurezza contro il grisu' e le polveri infiammabili.

2. Quelli comuni si distinguono in esplosivi da impiegarsi soltanto in lavori a cielo aperto ed esplosivi ammessi anche nei lavori in sotterraneo.

3. Sono considerati mezzi di accensione:

  1. a) le micce non detonanti;

  2. b) gli accenditori delle micce e gli accenditori elettrici senza capsula detonante;

  3. c) le macchine di accensione elettrica (esploditori).

Art. 299

1. E' istituito presso il Ministero dell'industria e del commercio l'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei per l'impiego minerario dallo stesso Ministero.

2. Nell'elenco sono indicate le denominazioni degli esplosivi, accessori detonanti e mezzi di accensione nonche' i nomi delle rispettive ditte produttrici.

3. L'elenco e' approvato con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 300

1. Le ditte produttrici, nell'avanzare domanda al Ministero dell'industria e del commercio per il riconoscimento dell'idoneita' e per la classifica degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione, devono fornire i seguenti elementi:

  1. a) denominazione degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione;

  2. b) stabilimenti di produzione;

  3. c) per gli esplosivi da mina, dati sulla natura e sulle caratteristiche particolarmente concernenti lo stato di aggregazione la densita', la percentuale in peso delle sostanze componenti e relative tolleranze di fabbricazione, il bilancio di ossigeno, il normale volume calcolato dei gas d'esplosione, la temperatura calcolata dei gas d'esplosione, la stabilita' chimica, la sensibilita' all'urto e all'innescamento, la distanza di colpo, la velocita' di detonazione e la potenza.
    Per gli esplosivi di sicurezza nei riguardi del grisu' e delle polveri infiammabili, devono inoltre essere indicate le modalita' ed i dati degli accertamenti eseguiti nella galleria di prova.
    Per gli esplosivi dichiarati antigelo dal fabbricante, devono essere comunicate, oltre ai suddetti elementi, anche la natura e la percentuale delle sostanze anticongelanti;

  4. d) per gli accessori detonanti da mina e per i mezzi di accensione, dati sulla struttura e composizione nonche' sulle caratteristiche funzionali.

2. Il Ministro per l'industria ed il commercio puo' disporre che siano eseguiti nella Stazione mineraria statale di prova esperimenti sugli esplosivi, sugli accessori detonanti e sui mezzi di accensione. Le spese relative sono a carico del fabbricante.

Art. 301

1. Con successivi decreti del Ministro per l'industria ed il commercio sono approvate le aggiunte e variazioni all'elenco.

Art. 302

1. Gli esplosivi, gli accessori detonanti e i mezzi di accensione riconosciuti idonei possono, anche limitatamente ad un solo fabbricante, essere cancellati dallo elenco di cui all'art. 299 per i seguenti motivi:

  1. a) se durante l'uso in miniera o cava abbiano dato luogo ad inconvenienti;

  2. b) se non corrispondano piu' ai requisiti di idoneita'.

2. Alla cancellazione si provvede, previa revoca del riconoscimento di idoneita', con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, valutate le deduzioni del fabbricante, interessato.

Art. 303

1. Gli imprenditori sono tenuti a fornirsi degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione destinati alle lavorazioni minerarie, eventualmente tramite imprese commerciali, soltanto dalle ditte produttrici comprese nell'elenco di cui all'art.

299.

Art. 304

1. E' vietato impiegare nelle miniere e cave esplosivi, accessori detonanti e mezzi di accensione diversi da quelli distribuiti dal direttore.

2. Gli esplosivi gli accessori detonanti e i mezzi di accensione non devono essere adoperati per impieghi diversi da quelli consentiti dal presente decreto.

3. E' proibito portar fuori dalle miniere e dalle cave esplosivi, accessori detonanti e mezzi di accensione, salvo diversa disposizione della direzione.

Art. 305

1. Le norme di cui al presente titolo sono riportate in ordine di servizio del direttore unitamente alle modalita' con le quali sono condotte le singole operazioni.

2. Tale ordine di servizio e' sottoposto all'approvazione dell'ingegnere capo.

Art. 306

1. Il disgelamento degli esplosivi contenenti nitroglicerina deve farsi di giorno ed all'esterno da operai esperti, sotto la direzione di un sorvegliante e a conveniente distanza dal luogo dove si eseguono altri lavori.

2. Il disgelamento deve operarsi in appositi recipienti scaldati all'esterno con acqua calda, osservando cautele atte ad evitare il contatto dell'acqua con gli esplosivi.

3. In ogni caso e' vietato asciugare o disgelare esplosivi esponendoli al fuoco, o collocandoli su fornelli, o a diretto contatto con la persona.

4. Gli esplosivi congelati non devono mai essere manipolati o trattati con corpi duri ed il loro trasporto per procedere al disgelamento deve essere eseguito con particolare precauzione.