Sez. 1, Sentenza n. 5128 del 12/06/1987 (Rv. 453727 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILE - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DANNI E RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA - DOMANDA DI RESTITUZIONE CONSEGUENTE ALLA SENTENZA DI ANNULLAMENTO - CARATTERE AUTONOMO - INQUADRAMENTO NELLO SCHEMA DELL'INDEBITO OGGETTIVO - ESAME INDIPENDENTE DELLA DOMANDA DI MERITO - NECESSITÀ - OBBLIGO DI RESTITUZIONE DA PARTE DEL PERCETTORE DELL'INDEBITO - SUSSISTENZA - CASSAZIONE DELLA SENTENZA PER VIZIO DI MOTIVAZIONE - PROBABILITÀ DI RICONFERMA IN SEDE DI RINVIO - IRRILEVANZA - CONSEGUENZE IN TEMA DI CASSAZIONE DELLA SENTENZA DETERMINATIVA DELL'ASSEGNO A FAVORE DEL CONIUGE DIVORZIATO.*
IMPUGNAZIONI CIVILE - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DANNI E RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA - DOMANDA DI RESTITUZIONE CONSEGUENTE ALLA SENTENZA DI ANNULLAMENTO - CARATTERE AUTONOMO - INQUADRAMENTO NELLO SCHEMA DELL'INDEBITO OGGETTIVO - ESAME INDIPENDENTE DELLA DOMANDA DI MERITO - NECESSITÀ - OBBLIGO DI RESTITUZIONE DA PARTE DEL PERCETTORE DELL'INDEBITO - SUSSISTENZA - CASSAZIONE DELLA SENTENZA PER VIZIO DI MOTIVAZIONE - PROBABILITÀ DI RICONFERMA IN SEDE DI RINVIO - IRRILEVANZA - CONSEGUENZE IN TEMA DI CASSAZIONE DELLA SENTENZA DETERMINATIVA DELL'ASSEGNO A FAVORE DEL CONIUGE DIVORZIATO.*
La domanda di restituzione conseguente alla Cassazione, di cui all'art. 389 cod.proc.civ., è del tutto autonoma da quella oggetto della lite principale e, inquadrandosi nello schema dell'indebito oggettivo, va esaminata indipendentemente da quella e comporta per chi ha percepito l'indebito, l'Obbligo di restituirlo anche se il motivo della Cassazione della sentenza sia stato soltanto l'insufficienza della motivazione e se sussistano probabilità che in Sede di rinvio il dispositivo della decisione cassata venga riconfermato. Nè, trattandosi di Cassazione di una sentenza determinativa in Sede di revisione dell'assegno a favore del coniuge separato, può essere richiamato il principio di irrepetibilità applicato alle somme che, in esecuzione del provvedimento provvisorio emesso dal Presidente del tribunale a norma dell'art. 708 cod.proc.civ., siano state erogate in più rispetto a quelle fissate dal collegio, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., con la sentenza che pronuncia la separazione, rimanendo il coniuge (obbligato) nel frattempo tenuto a pagare quanto già stabilito con la sentenza che ha pronunciato la separazione (o l'omologazione della separazione consensuale).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 389, Cod. Proc. Civ. art. 708 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)