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Approvazione del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica

Testo vigente

Art. 366

1. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a rilasciare agli istituti che effettuano i versamenti ed in corrispondenza di essi, certificati di credito che potranno essere accettati in cauzione per contratti di appalto di esattorie e tesorerie comunali e di ricevitorie e casse pel valore capitale pari a quello attuale risultante dal piano di ammortamento del mutuo corrispondente, concesso dalla Cassa stessa.

Art. 367

1. Gli enti autorizzati a finanziare l'Istituto nazionale hanno facolta' - anche prima della formale concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti - di versare in tutto od in parte le somme consentite, in conto corrente presso un Istituto pubblico di credito designato dall'Istituto mutuatario, con l'assenso del Ministro per le finanze che determinera' anche il saggio d'interesse.

2. L'importo complessivo dei depositi in conto corrente non potra' eccedere la somma di quindici milioni.

3. Il conto corrente e' intestato all'Istituto nazionale e la Cassa depositi e prestiti, man mano che dispone i pagamenti sui mutui concessi dopo la prestazione delle prescritte garanzie, esegue nell'interesse dell'Istituto medesimo i prelevamenti per corrispondente somma, facendone versare l'ammontare alla Tesoreria centrale ovvero alla competente Sezione di R. Tesoreria provinciale.

4. Con decorrenza dalla data del versamento in conto corrente, la Cassa depositi e prestiti accredita, per ciascun mutuo concesso, all'ente finanziatore gli interessi al tasso di concessione del mutuo stesso da capitalizzarsi alla fine di ogni anno a termini dell'art. 384, terzo somma.

5. Gli interessi spettanti sul conto corrente all'Istituto nazionale sono, dall'Istituto di credito correntista, versati all'ente finanziatore a diminuzione degli interessi da capitalizzarsi a sensi del disposto del comma precedente.

Art. 368

1. Gli istituti di credito fondiario sono autorizzati a concedere all'Istituto nazionale mutui in cartelle fondiarie od anche in contanti con interesse non superiore al sei per cento per l'importo totale di determinate costruzioni, compreso il valore dell'area relativa, sino alla concorrenza complessiva di un quinto dell'importo massimo consentitogli dalle disposizioni che lo governano.

2. Sono applicabili a questi mutui tutte le norme contenute nel presente titolo salvo quelle vigenti per il credito fondiario.

3. Le casse di risparmio ordinarie sono autorizzate ad acquistare le cartelle fondiarie di compendio dei mutui alle condizioni che pattuiranno con l'Istituto nazionale in modo pero' che il costo effettivo di ogni operazione, rappresentato dalle cartelle fondiarie acquistate, non risulti complessivamente superiore a quello della corrispondente operazione di mutuo effettuata dall'Istituto medesimo con uno degli istituti di credito fondiario.

Art. 369

1. L'ammortamento dei mutui all'interesse da pattuirsi fra l'Istituto di credito mutuante e l'Istituto mutuatario, ed entro il limite massimo stabilito dalle disposizioni che governano questo ultimo, avverra' in cinquanta annualita' costanti a decorrere dal 1° luglioo o dal 1° gennaio immediatamente successivo alla ultimazione delle case, da constatarsi da un funzionario del Real corpo del genio civile.

2. Gli interessi sulle somministrazioni corrisposte in conto mutuo prima dell'ammortamento sono, ai sensi del terzo comma dell'art. 364, capitalizzati e portati in aumento del mutuo medesimo e le annualita' che cinquantennali di ammortamento, comprensive di capitale e di interessi, sono versate all'Istituto mutuante in rate semestrali con scadenza 1° luglio e l° gennaio.

Art. 370

1. Lo Stato concorre col pagamento della sola quota di capitale compresa nelle annualita' di estinzione dei mutui cinquantennali, mediante appositi stanziamenti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici ovvero, nei casi di cui all'ultimo comma dell'art. 364, in quelli dei Ministeri della marina e dell'aeronautica o nel bilancio del Ministero dell'Africa Italiana per i mutui previsti dall'ultimo comma dell'art. 363 e, per i mutui di cui all'art. 365, mediante impegni di spesa su apposito capitolo di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra. Tale quota e' fissata in misura annua costante nella cinquantesima parte di capitale mutuato ed e' corrisposta in rate semestrali pari alla centesima parte del capitale stesso.

Art. 371

1. Presso la Cassa depositi e prestiti e' costituito con le somministrazioni fatte dall'Opera di previdenza del personale civile e militare dello Stato a sensi del R. decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 27 convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 985 un fondo per la concessione di un contributo destinato a mitigare i canoni di affitto degli alloggi in proporzione ai maggiori costi delle costruzioni, secondo le deliberazioni del Comitato centrale dell'Istituto.

2. Sono esclusi dal beneficio di detti contributi gli alloggi dati in affitto a coloro che non siano iscritti all'Opera suddetta e quelli del cessato Istituto romano cooperativo.

Art. 372

1. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti all'Istituto sono garantiti da prima ipoteca sulle aree e sulle costruzioni nonche' da ritenuta sullo stipendio dei locatari pari all'ammontare del canone mensile di affitto.

2. I mutui concessi dagli istituti di credito fondiario sono del pari garantiti da prima ipoteca a favore di essi sulle aree e' sulle costruzioni nonche', sussidiariamente, dallo Stato in caso di inadempienza.

3. La concessione e la somministrazione dei mutui, di cui all'art. 364 e' fatta dalla Cassa depositi e prestiti con le norme del proprio Istituto, su nulla osta del Ministero dei lavori pubblici cui spetta approvare i progetti e riconoscere la regolarita' dei certificati di pagamento da rilasciarsi dall'Istituto mutuatario in base agli stati di avanzamento dei lavori, ovvero su nulla osta dei Ministeri della marina e della aeronautica nel caso di cui all'ultimo comma dell'articolo stesso.

4. La somministrazione dei mutui di cui all'art. 365 e' fatta su nulla osta del Ministero della guerra al quale e' demandata la scelta dell'area e la preventiva approvazione dei progetti.

5. Con le stesse norme la somministrazione dei mutui di cui all'art. 363, ultimo comma, e' fatta su nulla osta del Ministero dell'Africa Italiana. I mutui predetti sono garentiti mediante iscrizione ipotecaria sugli stabili siti nel Regno e nelle Colonie, non ancora gravati d'ipoteca, oltre che con la ritenuta sugli stipendi di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 373

1. Su nulla osta del Ministero dei lavori pubblici e, per ragioni di competenza, di quello fra, i Ministeri indicati nell'articolo precedente, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a corrispondere all'Istituto, in conto dei mutui concessi, anche prima delle formalita' ipotecarie e salvo successiva regolarizzazione, le somme occorrenti per il deposito del prezzo di espropriazione ed accessori e per l'attuazione dei relativi programmi costruttivi, previa esibizione dello stato ipotecario e del decreto prefettizio che autorizza l'esproprio.

2. Qualora l'Istituto sia entrato in possesso dell'immobile in base a decreto di immediata occupazione, la Cassa depositi e prestiti e' parimenti autorizzata a corrispondere, con le modalita' anzidette, le somme occorrenti per l'attuazione del programma costruttivo.

3. Simile autorizzazione con le stesse modalita' e' concessa pure nel caso di acquisto bonario e diretto da parte dell'Istituto delle aree su cui debbono sorgere le costruzioni, previa esibizione dell'atto di acquisto, limitatamente, pero', alle somme occorrenti per il pagamento delle costruzioni stesse, e in relazione allo stato di avanzamento dei lavori. Il prezzo delle aree sara' imputato a mutuo dopo la dimostrazione della proprieta' e liberta' delle medesime ed accensione della garanzia ipotecaria.

Capo 4°. Cessione di aree demaniali - Acquisto ed alienazione di terreni Espropriazione ed appalti.

Art. 374

1. Nelle localita' ove occorra costruire possono essere assegnate a titolo gratuito all'Istituto aree demaniali allo scopo di diminuire il costo delle costruzioni. Ove occorra invece addivenire all'acquisto di aree private e non riesca possibile raggiungere amichevoli accordi per la loro cessione ad eque condizioni, l'Istituto ha facolta' di promuoverne l'espropriazione con le norme di cui alla legge 15 gennaio 1885, n. 2892, pel risanamento della citta' di Napoli.

2. Allo scopo di migliorare, accrescere il suo patrimonio ed agevolare il conseguimento dei suoi fini, l'Istituto ha pure facolta' di alienare e permutare le aree acquistate. Potra' del pari alienare e permutare le aree assegnategli col consenso del Ministero delle finanze il quale per altro potra' chiedere in retrocessione gratuita quelle non utilizzate qualora risultino necessarie per i servizi dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 375

1. Qualora le rappresentanze dell'Istituto ne facciano richiesta, le aste e le licitazioni per appalti dei lavori possono essere tenute dal Ministero dei lavori pubblici o dalle prefetture a mezzo dei rispettivi uffici contratti, i quali provvederanno anche per la stipulazione dei contratti relativi.

2. Parimenti presso le intendenze di finanza possono essere tenuti gli esperimenti d'incanto e stipulati i contratti per acquisto e vendita di immobili ed ogni altro contratto nell'interesse dell'Istituto.

3. Analogamente per le costruzioni di cui all'art. 343 (secondo comma) le aste e le licitazioni possono essere tenute dal Ministero della guerra a mezzo dei dipendenti uffici territoriali del genio militare.13

Capo 5°. Affitto degli alloggi - Preferenze e formalita' - Alloggi militari - Canoni d'affitto e risoluzione dei contratti.

Art. 376

1. Possono essere assegnati in affitto alloggi nelle case dell'Istituto, salvo la particolare destinazione di quelli previsti dall'art. 343 (comma 2°) e dall'art. 364 (ultimo comma):

  1. 1) agli impiegati statali di ruolo, agli ufficiali in attivita' di servizio, agli impiegati della Real Casa e del Magistero Mauriziano, agli impiegati della Camera, dei deputati e del Senato del Regno;

  2. 2) agli impiegati degli Enti finanziatori limitatamente ad un sesto del finanziamento rispettivo di ciascuno degli enti stessi;

  3. 3) agli impiegati di ruolo del Comitato centrale della Croce Rossa Italiana;

  4. 4) al personale di ruolo dell'Amministrazione postale e telegrafica, della Azienda di Stato dei telefoni nei casi previsti dall'art. 341;

  5. 5) agli addetti agli istituto Poligrafico dello Stato provenienti dalla soppressa Officina carte e valori di Torino;

  6. 6) agli impiegati di ruolo, dell'Istituto residenti in Roma nel limite massimo del 2 per cento delle costruzioni;

  7. 7) ai pensionati civili e militari dello Stato nei soli casi in cui non vi siano richieste da parte degli impiegati delle categorie anzidette.

2. Il personale di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per il quale esistono provvedimenti speciali, e' escluso dall'assegnazione in affitto degli alloggi dell'Istituto.

3. All'assegnazione degli alloggi nelle localita' di cui all'art. 345 lettere b), c), d) sono applicabili le norme dell'articolo stesso.

Art. 377

1. Chi aspira ad avere un alloggio nelle case dell'Istituto deve presentare domanda a datare dal giorno che sara' stabilito dal Comitato centrale.

2. Gli aspiranti sono prenotati in apposito registro secondo l'ordine di presentazione delle domande.

3. Nessuno puo' essere iscritto o conservare la iscrizione se non e' in possesso dei voluti requisiti per ottenere l'affitto oppure se l'aspirante o il coniuge sia proprietario di casa nel capoluogo del comune di sua residenza od occupi alloggio di cooperativa.

Art. 378

1. Nella concessione degli alloggi deve darsi, di regola, preferenza agli impiegati forniti di minore stipendio. I coniugati con prole sono da preferirsi ai coniugati senza prole e questi ultimi a quelli non coniugati, salvo i casi speciali segnalati dalle Amministrazioni dello Stato per esigenze di servizio e quelli accertati direttamente dall'Istituto.

2. Costituisce anche titolo preferenziale per l'impiegato a giudizio insindacabile dell'Istituto, il concorso delle seguenti condizioni:

  1. a) che sia trasferito da altra sede dove abitava una casa dell'Istituto oppure che l'ufficio cui l'impiegato appartiene sia stato trasferito ad altra sede per disposizione di legge;

  2. b) che sia privo di alloggio in locazione diretta;

  3. c) che abbia maggiore anzianita' di iscrizione nel registro delle prenotazioni.

3. A parita' di condizioni, e' considerato titolo di preferenza la qualita' di mutilato, invalido di guerra, mutilato ed invalido per la Causa Nazionale, ex combattente.

4. Nel caso di pensionati concorrenti ad alloggio sfitto, sara' preferito quello che in qualita' d'impiegato dello Stato sia stato inquilino dell'Istituto.

5. Resta comunque salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 7, e quello del secondo comma dell'art. 376.

6. Per l'assegnazione degli alloggi in Roma, eccezione fatta per quelli regolati dall'art. 358, saranno emanate, ed occorrendo modificate, norme speciali con decreto Reale, su proposta del Ministro pei lavori pubblici, sentito il Comitato centrale dell'Istituto.6

Art. 379

1. Gli alloggi sono dati in affitto mediante contratti a termine, rinnovabili, dalle rappresentanze dell'Istituto o devono essere abitati esclusivamente dal locatario e dalle persone che risultino conviventi e a suo carico.

2. L'importo del canone di affitto di ciascun alloggio sara' costituito dalla rispettiva quota di interessi, dalla quota proporzionale per manutenzione e spese generali, e da quella occorrente alla costituzione di un fondo di garanzia per gli eventuali sfitti, svalutazioni ed altri oneri imprevisti.

3. Le rappresentanze dell'Istituto stabiliscono la misura del canone in base ai criteri sopraindicati e secondo le istruzioni che saranno date dal comitato centrale.

4. I corrispettivi di affitto per le case costruite in una stessa citta', in tempi ed a costi diversi devono essere, in massima, perequati tenendo conto delle loro speciali condizioni.

5. Il Regolamento di cui all'art. 393 stabilira' norme relative alla decorrenza ed alla cessazione dei canoni di affitto.

Art. 380

1. Alla concessione in affitto degli alloggi in Roma provvede una Commissione presieduta dal Segretario generale e della quale fanno parte:

  1. a) un magistrato da designarsi dal Presidente del Tribunale di Roma;

  2. b) un rappresentante della Cassa depositi e prestiti;

  3. c) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

  4. d) un rappresentante del Ministero delle corporazioni;

  5. e) un rappresentante dell'Associazione generale fascista del pubblico impiego da designarsi dal Segretario del Partito nazionale fascista.

2. La Commissione e' assistita da un segretario designato dal presidente dell'Istituto.

3. Nei casi in cui vengano in esame domande di alloggio presentate da chi sia parente fino al terzo grado di qualche membro della Commissione, questo sara' sostituito da altro funzionario della rispettiva Amministrazione.

4. Ai membri ed al segretario e' corrisposta una medaglia di presenza di lire 30 al lordo delle riduzioni di cui ai RR. decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 15 aprile 1934, n. 561 per ciascuna seduta.
Le medaglie non possono superare il numero di quaranta all'anno per ciascun componente.

Art. 381

1. Gli alloggi di cui all'art. 343 (comma 2°) sono concessi in affitto ad ufficiali o sottufficiali del Presidio dai comandi militari di Divisione competenti per territorio cui spetta anche dichiarare la revoca delle concessioni nei casi dell'art. 386.

2. La preferenza in ciascuna delle due categorie dovra' essere data ai gradi meno elevati, agli ufficiali e sottufficiali di nuova destinazione o ai coniugati con prole.

3. Le determinazioni prese dai comandi sono da essi comunicate alle rappresentanze locali dell'Istituto por la stipulazione dei contratti di affitto e per tutto le conseguenti formalita' ovvero per ogni altro provvedimento agli effetti del succitato articolo 386.

4. Il canone di affitto mensile da corrispondersi dai locatari sara' determinato con i criteri stabiliti dall'art. 379, comma 2°.

Art. 382

1. Gli alloggi costruiti per gli ufficiali della Regia marina, di cui all'art. 345 lett. b), sono assegnati dal Comando in capo del Dipartimento militare marittimo di Taranto, dando la preferenza agli ufficiali con prole piu' numerosa e, a parita', a quelli forniti di minore stipendio, salvo casi eccezionali dipendenti da necessita' di servizio. E' anche in facolta' del detto Comando di revocare le assegnazioni.

2. Le determinazioni di assegnazione sono comunicate dal Comando predetto all'Intendente di finanza, quale presidente del Comitato provinciale dell'Istituto, per la stipula dei contratti di affitto e per tutte le altre conseguenti formalita'.

3. Avverso i provvedimenti di assegnazione e di revoca non sono ammessi ricorsi.

Art. 383

1. Le eventuali perdite per sfitti eccedenti, all'anno, un dodicesimo delle pigioni riflettenti gli alloggi di cui all'art. 382, graveranno sullo stato di previsione della spesa del Ministero della marina.

Art. 384

1. I contratti di affitto stipulati dall'Istituto con funzionari dell'Amministrazione delle colonie rimangono in vigore, in deroga al disposto dell'art. 386, lettera a), anche se i funzionari stessi siano trasferiti in colonia.

2. Con l'autorizzazione, caso per caso, del Ministero dell' Africa Italiana, l'Istituto puo' stipulare i contratti di affitto anche con funzionari residenti in colonia, i quali intendano di trasferirsi nel Regno o farvisi precedere dalle famiglie, purche' gli alloggi assunti in locazione vengano abitati unicamente dai funzionari stessi o dalle loro famiglie.

Art. 385

1. Alla riscossione dei canoni di affitto si provvede con ritenuta sugli stipendi e qualora, per una qualsiasi ragione, la ritenuta non fosse possibile o sufficiente, l'Istituto procedera' a carico dei debitori ai sensi dell'art. 65 (commi 5°, 6° e 7°).

2. In caso poi di mancato pagamento dei canoni di affitto da parte dei conduttori di negozi di proprieta' dell'Istituto, questo e' autorizzato ad avvalersi, per la riscossione, della procedura prevista dallo art. 32.

Art. 386

1. Costituiscono motivo di risoluzione dei contratti di affitto:

  1. a) il trasferimento;

  2. b) l'uso irregolare dell'alloggio;

  3. c) la destituzione o le dimissioni dall'impiego;

  4. d) il collocamento a riposo, la cessazione comunque dal servizio attivo del personale militare per gli alloggi di cui agli art. 343 (comma 2°), 345 lett. b) e la morte del locatario.

2. Il regolamento previsto dall'art. 393 determinera' in quali casi e per quale periodo di tempo l'alloggio concesso potra' essere mantenuto dopo il collocamento a riposo del locatario o conservato, in caso di sua morte, in uso alla vedova od ai figli minorenni.

3. La risoluzione dei contratti di locazione e', con ordinanza motivata, dichiarata, secondo i casi, dal Presidente dell'Istituto sentito il Comitato centrale o dai presidenti delle rappresentanze di esso sentiti i rispettivi comitati ovvero dai rappresentanti di cui al 4° comma dell'art. 355. Allo stesso modo si procede in caso di morosita' e di abusiva od irregolare occupazione di case o di locali dell'Istituto.

4. Per gli alloggi poi locati a soci del cessato Istituto romano cooperativo, i casi di risoluzione dei contratti sono quelli previsti dallo statuto.

5. Tali ordinanze hanno forza di titolo esecutivo a tutti gli effetti di legge e alla eventuale esecuzione dello sfratto si provvedera' in via amministrativa a mezzo del personale stesso dell'Istituto il quale potra' richiedere direttamente l'assistenza della forza pubblica.