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Sez. 5, Sentenza n. 9451 del 12/07/1984 Ud. (dep. 30/10/1984) Rv. 166420 - 01

SENTENZA PENALE - RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL P.M. - PER FATTO DIVERSO DA QUELLO CONTESTATO - PRONUNCIA NEL MERITO SUL FATTO - LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-07-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/166420-01

SENTENZA PENALE - RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL P.M. - PER FATTO DIVERSO DA QUELLO CONTESTATO - PRONUNCIA NEL MERITO SUL FATTO - LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE.*

Il giudice del dibattimento quando trasmette il processo al P.m. nell'ipotesi prevista dall'art. 477, comma secondo, cod. proc. pen. non può pronunciarsi nel merito sul fatto originariamente contestato in quanto si spoglia della disponibilità del processo e il P.m. nella più completa autonomia procede ex-novo per il fatto emerso al dibattimento, con la possibilità di insistere sul fatto originariamente contestato. La pronuncia nel merito renderebbe vana questa facoltà, dati gli effetti preclusivi di cui all'art. 90 cod. proc. pen.. (Conf mass nn 112771, 103111).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 477 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)