Sez. U, Sentenza n. 2523 del 17/03/1994 (Rv. 485753 - 01)
Edilizia popolare ed economica - Competenza e giurisdizione | Cooperative edilizie con mutuo concesso, tramite un istituto di credito nazionale, dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa - Esclusione di soci assegnatari - Controversie - Devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario - Disciplina ex art. 131 R.D. n. 1165 del 1938 - Applicabilità - Esclusione.
Edilizia popolare ed economica - Competenza e giurisdizione
L'art. 131 del R.D. 28 aprile 1938 n. 1165 - a norma del quale le controversie in tema di esclusione di soci assegnatari da cooperative edilizie fruenti del contributo finanziario dello Stato sono devolute, ancorché investano posizioni di diritto soggettivo, alle apposite commissioni di vigilanza, le cui determinazioni sono poi impugnabili davanti al giudice amministrativo - non è applicabile (con devoluzione della controversia alla giurisdizione del giudice ordinario) nel caso di cooperativa che abbia goduto di mutuo concesso, tramite un istituto di credito nazionale, dal Fondo di ristabilimento del Consiglio di Europa, non essendo tale mutuo assimilabile ai contributi statali previsti dalla normativa nazionale in materia di edilizia economica e popolare.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 131 CORTE COST., Legge 05/08/1978 num. 457 art. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)