Sez. 2, Sentenza n. 709 del 15/02/1978 (Rv. 390050 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - VOLONTARIA (PROCURA) - PROCURA - ESTINZIONE E MODIFICAZIONE - REVOCA - PUBBLICITA - COMUNICAZIONE AI TERZI - NECESSITA - CONOSCENZA EFFETTIVA DELLA REVOCA ALIUNDE - SUFFICIENZA - PROVA DELLA CONOSCENZA - SPETTANZA AL DOMINUS.*
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - VOLONTARIA (PROCURA) - PROCURA - ESTINZIONE E MODIFICAZIONE - REVOCA - PUBBLICITA - COMUNICAZIONE AI TERZI - NECESSITA - CONOSCENZA EFFETTIVA DELLA REVOCA ALIUNDE - SUFFICIENZA - PROVA DELLA CONOSCENZA - SPETTANZA AL DOMINUS.*
La revoca della procura non puo esplicare effetti rispetto ai terzi destinatari delle determinazioni e degli Atti del procuratore sino a che non sia stata data loro comunicazione, con adeguati mezzi di partecipazione, dell'avvenuto ritiro dei poteri rappresentativi. Sino a tale momento, gli Atti compiuti dal procuratore nella esplicazione dell'attivita gestoria sono operativi di effetti, sia nei confronti dei terzi che riguardo al rappresentato; ma cio sempre che della revoca i terzi non abbiano avuto altrimenti conoscenza all'epoca del compimento dell'attivita giuridica del procuratore. L'Onere della prova dell'effettiva conoscenza, nonche della deficiente diligenza dei destinatari nell'apprendere la dichiarazione resa conoscibile, e a carico del rappresentato. (Conf 1471/75, mass n 375048).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1396
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)