Sez. L, Sentenza n. 25306 del 05/12/2007 (Rv. 600521 - 01)
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE NON INSEGNANTE | Personale ATA - Riconoscimento dell'anzianità di servizio mediante il computo integrale dell'anzianità maturata nella qualifica inferiore - Art. 66 comma 6 del CCNL Comparto Scuola del 1995 - Dedotta disparità di trattamento con il personale docente sintomatica dell'illegittimità del comportamento della P.A. - Insussistenza - Fondamento.
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE NON INSEGNANTE
In tema di personale ATA e di riconoscimento dell'anzianità di servizio mediante il computo integrale dell'anzianità maturata nella qualifica inferiore, l'art. 66 comma 6 del CCNL Comparto Scuola del 1995 - secondo cui per il personale docente ed ATA l'inserimento nelle posizioni stipendiali decorrenti dal 1.1.1996 viene operato sulla base dell'anzianità maturata al 31.12.1995 - , esclude l'esistenza di un principio generale, favorevole al singolo lavoratore, di prevalenza dell'anzianità effettiva rispetto all'anzianità convenzionale atteso che, quante volte la legge ha previsto un riconoscimento di servizio pre-ruolo o di servizio di ruolo in qualifica inferiore, lo ha sempre fatto mediante l'inserimento del lavoratore nel "reticolo retributivo" corrispondente alla qualifica superiore e non già mediante il riconoscimento, puro e semplice, dell'anzianità maturata in qualifica inferiore ai fini della progressione stipendiale nella nuova qualifica, salvaguardando la misura della retribuzione acquisita mediante l'assegno "ad personam" assorbibile. Conseguentemente, mentre per il personale docente è stato normativamente previsto il riconoscimento graduale e parziale del servizio pre-ruolo - con la ricostruzione della carriera, il nuovo inquadramento economico, i conseguenti passaggi di qualifica funzionale e l'inserimento nel "nuovo reticolo retributivo" sulla base dell'anzianità giuridica ed economica e, in caso di passaggio di qualifica, l'attribuzione dello stipendio tabellare a regime iniziale, più la differenza rispetto allo stipendio in godimento come assegno "ad personam" - , per il personale ATA la ridefinizione dei profili professionali è stata demandata alla sede contrattuale ove soltanto può trovare rimedio la eventuale ingiustificata disparità.
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 04/08/1995 art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)