Sez. L, Ordinanza n. 6470 del 12/03/2024 (Rv. 670353-01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - IN GENERE | Rito del lavoro - Capitoli di prova - Riformulazione - Ammissibilità - Termine - Mancato rispetto - Conseguenze.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - IN GENERE
Nel rito del lavoro, la riformulazione dei capitoli di prova testimoniale, attività funzionale ad emendare un'irregolarità che non consente l'ammissione delle istanze istruttorie, è possibile, previa assegnazione del termine perentorio di cinque giorni anteriore all'udienza di discussione ex art. 420, comma 6, c.p.c., la cui inosservanza comporta la decadenza dalla richiesta prova testimoniale.
Cod. Proc. Civ. art. 420 com. 6, Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)