Sez. 6, Sentenza n. 42710 del 04/10/2011 Cc. (dep. 18/11/2011) Rv. 251278 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Imputato detenuto - Presentazione dell'impugnazione - Esercizio delle facoltà previste dall'art. 123 cod. proc. pen. - Deposito dell'atto in orario pomeridiano - Decorrenza dei termini per la decisione cautelare - Indicazione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
In tema di riesame di misure cautelari personali, qualora l'imputato detenuto si avvalga della facoltà, prevista dall'art. 123 cod. proc. pen., di presentare l'impugnazione con atto ricevuto dal direttore dell'Istituto penitenziario in orario pomeridiano, il termine di dieci giorni per provvedere sull'istanza di riesame decorre dal giorno successivo al deposito dell'atto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 123 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 172, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)