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Sez. 3, Sentenza n. 181 del 11/01/1983 (Rv. 425005 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - MANCATA PROPOSIZIONE DA PARTE DEL DEBITORE, IN UN PRECEDENTE GIUDIZIO DEFINITO CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO, DELL'ECCEZIONE DI AVVENUTO PAGAMENTO - PROPONIBILITÀ COME MOTIVO DI OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - ESCLUSIONE - PROPONIBILITÀ DI AZIONE DI RIPETIZIONE D'INDEBITO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425005-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - MANCATA PROPOSIZIONE DA PARTE DEL DEBITORE, IN UN PRECEDENTE GIUDIZIO DEFINITO CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO, DELL'ECCEZIONE DI AVVENUTO PAGAMENTO - PROPONIBILITÀ COME MOTIVO DI OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - ESCLUSIONE - PROPONIBILITÀ DI AZIONE DI RIPETIZIONE D'INDEBITO - ESCLUSIONE.*

Il debitore che non abbia eccepito l'avvenuto pagamento e sia stato condannato con sentenza passata in giudicato, non può far valere detto pagamento come motivo di opposizione all'esecuzione per essere lo stesso avvenuto in epoca anteriore alla sentenza di condanna, né può utilmente proporre un'Azione di ripetizione d'indebito, ostandovi, il contrario accertamento - con forza di giudicato - della sussistenza del suo debito e, così, della carenza dell'essenziale condizione (pagamento non dovuto) della sua Azione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)