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Sez. 1, Sentenza n. 4471 del 26/03/2003 (Rv. 561450 - 01)

COMMERCIO - INTERNO - SPECIALE DISCIPLINA SETTORIALE - PRODOTTI ALIMENTARI | Pane - "Pane speciale al malto" - Nozione - Disciplina applicabile prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 502 del 1998 - Art. 20 d.P.R. n. 580 del 1967 (poi sostituito dall'art. 4 D.Lgs. n. 109 del 1992) - Affermazione - Pane avente una quantità di zuccheri riduttori inferiore alla prescrizione - Denominazione di pane speciale - Esclusione - Indicazione dell'ingrediente aggiunto - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561450-01

COMMERCIO - INTERNO - SPECIALE DISCIPLINA SETTORIALE - PRODOTTI ALIMENTARI

In tema di disciplina degli alimenti, e con riferimento a quella applicabile "ratione temporis" prima della entrata in vigore del d.P.R. 30 novembre 1998, n. 502, per "pane speciale al malto" s'intende soltanto il pane che risponda allo specifico criterio quantitativo stabilito dall'art. 20, comma terzo, d.P.R. n. 580 del 1967 (poi sostituito dall'art. 4, comma terzo, D.Lgs. n. 109 del 1992), vale a dire solo quello contenente la percentuale di zuccheri riduttori, espressi in maltosio, riferito alla sostanza secca, stabilita in quella disposizione di "legge". Tuttavia, quando (come nella specie) nell'alimento posto in vendita sia rinvenuta una percentuale minore - rispetto a quella normativamente fissata per la denominazione di "pane speciale al malto" - degli zuccheri riduttori, l'alimento contenente tale misura dell'additivo, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 3, comma primo, lett. b), e 18, comma primo, D.Lgs. n. 109 del 1992, deve recare sulla confezione o sull'etichetta la denominazione dell'ingrediente particolare che gli è stato aggiunto (il malto).

Riferimenti normativi: DPR 30/11/1998 num. 502, DPR 04/07/1967 num. 580 art. 20 com. 3, DPR 04/07/1967 num. 580 art. 20 com. 4, Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 109 art. 3 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 109 all. A art. 18 com. 1, Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 109 art. 4 com. 1, Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 109 art. 4 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)