Sez. 4, Sentenza n. 13331 del 14/07/1988 Ud. (dep. 11/10/1989) Rv. 182223 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - MEZZI DI SOLLEVAMENTO E TRASPORTO - MACCHINA DETTA "BLOCCHIERA" - È TALE - PRESIDI EX ART. 182 D.P.R. 27 APRILE 1955, N. 547 - NECESSITÀ - SUSSISTENZA - RAGIONE.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - MEZZI DI SOLLEVAMENTO E TRASPORTO - MACCHINA DETTA "BLOCCHIERA" - È TALE - PRESIDI EX ART. 182 D.P.R. 27 APRILE 1955, N. 547 - NECESSITÀ - SUSSISTENZA - RAGIONE.*
In tema di prevenzione infortuni sul lavoro, la disposizione dell'art. 182 d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, secondo la quale i posti di manovra dei mezzi e degli apparecchi di sollevamento e di trasporto debbono essere costruiti e difesi in modo da consentire l'esecuzione delle manovre, i movimenti e la sosta in condizioni di sicurezza, si applica anche alla macchina detta "blocchiera", la cui funzione è quella di provvedere alla formazione di manufatti collocandoli a file parallele sul pavimento dello stabilimento di produzione. Invero, detta macchina deve spostarsi gradualmente nell'ambito dello stabilimento per posizionare i blocchi che man mano produce e, pertanto, va considerata mezzo di trasporto. (V mass n 164105).*
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 182
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)