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Sez. 3, Sentenza n. 7530 del 01/04/2014 (Rv. 629907 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - IN GENERE | Scelta del rito - Facoltà dell'attore - Conseguenze - Fattispecie in tema di ricorso monitorio in materia previdenziale.
Stato
decisa il 2014-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629907-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - IN GENERE

La scelta, da parte del creditore, del rito ordinario e delle forme del procedimento monitorio per la proposizione della domanda (nella specie, per aver omesso il creditore di indicare la natura previdenziale della "causa petendi" nel ricorso monitorio) comporta che l'eventuale opposizione al decreto ingiuntivo vada, a sua volta, proposta nella medesima forma ordinaria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 642 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)