diritto.io

Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie

Testo in vigore al

Art. 274

1. Il Ministro per l'interno, per gravi ragioni di carattere tecnico o amministrativo o di ordine pubblico, puo' sciogliere il Comitato, affidando la provvisoria amministrazione dell'ente a un commissario, il quale esercita tutte le attribuzioni del Comitato stesso.

Art. 275

1. Il consorzio provinciale antitubercolare sottopone, non piu' tardi del 15 ottobre di ogni anno, il proprio bilancio ad prefetto per l'approvazione.

2. Copia del bilancio, appena approvato, viene dalla prefettura comunicato al Ministero dell'interno.

Art. 276

1. L'amministrazione provinciale ha l'obbligo di fornire gratuitamente i locali per la sede e per gli uffici del consorzio provinciale antitubercolare e il personale necessario pel funzionamento degli uffici stessi.

2. Il servizio di cassa e di tesoreria del consorzio e' disimpegnato, normalmente, dal cassiere e dal tesoriere dell'amministrazione provinciale alle stesse condizioni stabilite per detta amministrazione.

3. Qualora l'importanza dei servizi lo richiedano, il consorzio puo', con deliberazione approvata dalla Giunta provinciale amministrativa, sentito il rettorato provinciale, provvedere in tutto o in parte con personale proprio al funzionamento dell'ufficio e al servizio di cassa e di tesoreria, fermi restando, per quanto riguarda la spesa, gli obblighi indicati nel primo e secondo comma del presente articolo.

4. In tal caso uno speciale regolamento, deliberato dall'amministrazione del consorzio e approvato dalla Giunta provinciale amministrativa, provvede allo stato giuridico e al trattamento economico del personale.

Art. 277

1. Il personale addetto ai servizi tecnici del consorzio provinciale antitubercolare e' costituito:

  1. a) del direttore del consorzio, cui puo' essere affidata anche la direzione del dispensario provinciale;

  2. b) del personale medico del dispensario provinciale e delle sezioni dispensariali;

  3. c) delle assistenti sanitarie visitatrici.

2. Al direttore del consorzio ed a quello del dispensario provinciale, ove esiste, e' inibito l'esercizio della professione di medico chirurgo.

Art. 278

1. Il personale del Consorzio e' nominato in ruolo a seguito di pubblico concorso indetto dall'amministrazione del Consorzio.

2. Sono ammessi al concorso coloro che sono muniti del titolo di studio prescritto e sono abilitati all'esercizio della professione, purche' non abbiano oltrepassato i quaranta anni di eta'.

3. La nomina in ruolo e' fatta nella persona del vincitore del concorso.

4. Si applicano a detto personale le disposizioni stabilite nel testo unico della legge comunale e provinciale per gli impiegati della provincia, anche per quanto riguarda la loro iscrizione agli istituti di previdenza amministrati dalla direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza.

Art. 279

1. La prefettura prima di procedere all'esame dei bilanci delle istituzioni assistenziali, soggette alla sua vigilanza e tutela a termini di legge e che fanno parte obbligatoriamente del consorzio provinciale antitubercolare, li comunica al consorzio stesso, per le sue eventuali osservazioni.

Art. 280

1. Il ricovero d'urgenza degli ammalati di tubercolosi e' disposto dal podesta' o dal prefetto secondo le norme della legge sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Ogni altro ricovero e' ordinato dal presidente del consorzio provinciale antitubercolare o dall'Istituto Nazionale Fascista per la previdenza sociale, secondo la rispettiva competenza.

2. Le istituzioni ospitaliere legalmente riconosciute, le quali abbiano speciali e separati locali atti ad assicurare ai tubercolotici un isolamento ritenuto conveniente dall'autorita' sanitaria, hanno l'obbligo di ricevere detti infermi, anche se questi non abbiano domicilio di soccorso nel territorio al quale, per effetto delle rispettive norme statutarie, estendono la loro azione.

Art. 281

1. La competenza passiva delle spese di spedalita' per il ricovero di ammalati di tubercolosi e' regolata:

  1. a) per i ricoveri di urgenza, dalle disposizioni sulle situazioni pubbliche di assistenza e di beneficenza;

  2. b) per il ricovero degli assicurati contro la tubercolosi; dalla legge per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolori.

2. In tutti gli altri casi le spese di spedalita' sono sostenute dal consorzio che abbia ordinato il ricovero, salvo concorsa da parte della provincia, nei limiti dei fondi che essa puo' stanziare a tale scopo nel bilancio.

3. Sono estese ai consorzi provinciali antitubercolari le disposizioni della legge 3 dicembre 1931, n. 1580, agli effetti della rivalsa nei riguardi dei ricoverati che non si trovino in condizioni di poverta'.

4. E', pero', in facolta' dei consorzi di affidare tale compito all'Amministrazione della provincia, la quale e' tenuta ad assolverlo senza onere di spesa a carico degli stessi.

Art. 282

1. In appositi capitoli del bilancio del Ministero dell'interno, per ciascun esercizio finanziario, sono stanziate somme da erogare in:

  1. a) contributi per il funzionamento dei dispensari antitubercolari istituiti dai consorzi;

  2. b) contributi ai comuni, alle provincie, alle istituzioni pubbliche di beneficenza, ai consorzi ed altri enti per favorire il ricovero in speciali luoghi di cura di infermi tubercolotici, per evitare la diffusione della malattia e per sottrarre i bambini al contagio;

  3. c) sussidi diretti a favorire qualsiasi azione preventiva contro la tubercolosi o di assistenza agli infermi non considerati nelle lettere precedenti;

  4. d) sussidi per corsi di preparazione scientifica e di tirocinio pratico per il personale tecnico specializzato, medico e ausiliario.

2. Le somme, disponibili alla fine dell'esercizio finanziario, sugli stanziamenti preveduti nel presente articolo, sono portate in aumento della disponibilita' degli esercizi successivi.

Art. 283

1. I contratti, aventi per oggetto la donazione, l'acquisto, la costruzione, l'adattamento e l'arredamento di pubblici istituti di cura per tubercolotici, sono esenti dalle tasse di bollo e di registro.

2. Sono pure esenti dalle stesse tasse e da quelle ipotecarie gli atti dei consorzi provinciali antitubercolari.

Sezione III. Disposizioni per combattere il tracoma

Art. 284

1. I medici sono tenuti a denunciare qualunque caso di tracoma da loro riscontrato nelle scuole, negli istituti di educazione e di cura, civili e militari, negli opifici industriali e in ogni altra collettivita'.

2. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire trecento a cinquemila.

Art. 285

1. Per ciascun esercizio finanziario sono stanziate in appositi capitoli del bilancio del Ministero dell'interno:

  1. a) le somme da erogare in sussidi per costruzione, sistemazione e arredamento di ambulatori antitracomatosi e di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tracoma;

  2. b) le somme da erogare in sussidi per il funzionamento di istituti per la cura ambulatoria ed ospedaliera del tracoma, per la propaganda e per i corsi teorico-pratici presso le cliniche oculistiche intorno alla diagnosi, cura e profilassi della malattia.

2. Le somme, disponibili alla fine dell'esercizio finanziario, sono portate in aumento delle disponibilita' degli esercizi successivi.

3. Sugli stanziamenti e sulle disponibilita' a fine di esercizio sono inoltre concessi sussidi ai comuni che abbiano istituito o istituiscano scuole per fanciulli tracomatosi.

Sezione IV. Disposizioni per combattere la lebbra

Art. 286

1. L'autorita' sanitaria che venga comunque a conoscenza di casi di lebbra con manifestazioni contagiose in atto deve disporre l'isolamento degli infermi nel modo che credera' piu' opportuno e finche' non sia scomparso ogni pericolo di contagio, provvedendo di ufficio quando gli interessati non ottemperino alle disposizioni impartite.

2. Qualora per l'isolamento sia richiesto il ricovero, questo deve essere effettuato negli appositi reparti delle cliniche dermosifilopatiche o degli ospedali comuni.

3. Le spese di spedalita' sono a carico dello Stato e gravano sullo stato di previsione della spesa del Ministero della sanita'.45 E' fatta eccezione per gli istituti ospedalieri aventi tra i loro fini la cura della lebbra, riguardo ai quali si osservano, per quanto concerne la competenza passiva delle spese, le norme speciali dei rispettivi statuti e regolamenti.

Art. 287

1. Il Ministro per l'interno, per l'istituzione, nelle cliniche e negli ospedali, dei reparti indicati nell'articolo precedente, stipula con gli enti interessati apposite convenzioni, nelle quali sono stabiliti i requisiti di essi, le modalita' per il loro funzionamento, le condizioni per l'ammissione alla cura e la retta di spedalita'.

2. Questa non puo' superare la media fra la retta di medicina e quella di chirurgia del rispettivo ospedale.

3. Dove esiste clinica dermosifilopatica universitaria, si deve, in quanto e' possibile, assicurare nelle convenzioni che la direzione dei reparti per la cura della lebbra sia affidata al direttore della clinica.

Art. 288

1. I medici condotti e gli altri medici esercenti non possono rifiutarsi di rilasciare gratuitamente certificati di spedalizzazione ai poveri che siano affetti da lebbra.

2. La vidimazione e' fatta senza spese.

Art. 289

1. Il Ministro per l'interno ha facolta' di concedere sussidi per l'esecuzione dei provvedimenti relativi alla profilassi e cura della lebbra e per la costruzione, sistemazione, arredamento dei reparti indicati nell'art. 286, nonche' degli speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di lebbra.

2. Possono pure essere concessi sussidi ai comuni per indennizzarli delle spese di isolamento e di cura a domicilio degli infermi, dei quali non sia possibile il ricovero negli istituti di cura.

Art. 290

1. Per ciascun esercizio finanziario e' stanziato in speciali capitolo del bilancio del Ministero dell'interno il fondo necessario per i provvedimenti di profilassi contro la lebbra.

Sezione V. Disposizioni per la profilassi delle malattie veneree

Art. 291

1. Agli effetti del presente testo unico si intendono per malattie veneree: la blenorragia, l'ulcera venerea e l'infezione sifilitica, considerate nel periodo di loro contagiosita'.

Art. 292

1. I medici sono tenuti a denunziare qualsiasi caso di malattia venerea accertato:

  1. 1) negli istituti di ricovero e di cura, negli opifici industriali e in tutte le collettivita' civili e militari;

  2. 2) nei locali di meretricio e in persona delle meretrici soggette a vigilanza.

2. Debbono inoltre denunziare qualsiasi caso di sifilide trasmessa per baliatico e di oftalmoblenorrea.

3. Chi trascuri di eseguire le denunzie e' punito con l'ammenda da lire trecento a cinquemila.

Art. 293

1. Il medico, che visiti o abbia in cura un malato affetto da malattia venerea, e' tenuto a renderlo edotto della natura e della contagiosita' della malattia, come pure della necessita' che si sottoponga a cura radicale e delle responsabilita' alle quali va incontro nel caso che trasmetta il contagio.

Art. 294

1. L'autorita' sanitaria, quando abbia fondato motivo di ritenere affetta da malattia venerea con manifestazioni contagiose, una persona, la quale puo' diffonderla ad altri per mezzo della professione o del mestiere che esercita, ha fa colta di ordinare che la persona medesima, nel termine di tre giorni, si sottoponga a visita gratuita presso un istituto o un medico designato dall'Ufficio sanitario provinciale. L'ufficio sanitario predetto potra', per altro, attenersi alle risultanze di un certificato rilasciato da medico di fiducia.

2. Se entro il termine sopraindicato la persona non si presenti alla visita o non produca il certificato o se il risultato della visita accerti o il certificato del medico di fiducia non escluda la presenza di malattia venerea con manifestazioni contagiose, l'autorita' sanitaria dispone l'allontanamento della persona dall'opificio o dall'esercizio pubblico nei quali lavora e adotta le precauzioni necessarie a evitare la diffusione della malattia.

3. Tali misure cessano di avere effetto appena una visita medica o un certificato medico, come sopra, escludano la presenza di malattia venerea con manifestazioni contagiose.