Sez. 4, Sentenza n. 3201 del 19/12/1996 Cc. (dep. 16/01/1997) Rv. 206568 - 01
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - DI UFFICIO | Praticante procuratore - Non iscritto all'albo professionale - Nomina a difensore d'ufficio - Nullità.
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - DI UFFICIO
Il praticante procuratore legale iscritto nel registro dei patrocinatori davanti le Preture non può essere nominato difensore di ufficio perché non iscritto negli "albi" professionali previsti dall'art. 29 disposizioni di attuazione del codice di procedura penale; in caso contrario si verifica una nullità di cui all'art. 178 lett. c) cod. proc. pen., assoluta ed insanabile ai sensi dell'art. 179 stesso codice.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 29 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)