diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 15369 del 22/07/2015 (Rv. 636485 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Giudizio di appello - Genitori dell'adottando - Parti necessarie e formali del procedimento - Configurabilità - Obbligo di audizione - Sussistenza - Mancata audizione di parenti entro il quarto grado - Assenza di prova di rapporti significativi con il minore - Conseguenze sulla legittimità del procedimento - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636485-01

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, i genitori dell'adottando, ove esistenti, sono le sole parti necessarie e formali dell'intero procedimento e quindi litisconsorti necessari anche nel giudizio di appello, quand'anche in primo grado non si siano costituiti, nonché unici soggetti a dover essere obbligatoriamente sentiti, poiché la convocazione dei parenti entro il quarto grado è richiesta solo in mancanza dei genitori e sempre che tali familiari abbiano rapporti significativi con il minore, sicché, ove i genitori del minore siano stati già sentiti nel corso del giudizio, la mancata audizione di parenti entro il quarto grado (nella specie, la nonna materna), per di più in difetto di specifiche indicazioni circa la sussistenza di rapporti significativi intrattenuti con il minore, non può avere conseguenza alcuna sulla legittimità del procedimento.

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/03/2001 num. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)