Sez. 3, Sentenza n. 7862 del 20/12/1974 Ud. (dep. 16/07/1975) Rv. 130565 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - DECLARATORIA DI ESECUZIONE DEL DECRETO - IN GENERE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE IN RELAZIONE AL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - DECLARATORIA DI ESECUZIONE DEL DECRETO - IN GENERE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE IN RELAZIONE AL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
E manifestamente infondata, in relazione al principio di uguaglianza, la questione di legittimita costituzionale dell'art 510, primo comma, cod proc pen, che dispone che il pretore deve dichiarare l'esecuzione del decreto di condanna se l'opponente ingiustificatamente non si presenta all'udienza, proposta sotto il profilo che vi sarebbe disparita di trattamento tra l'appellante contumace e l'opponente non comparso, che dovrebbe invece godere di uno status in tutto simile a quello di ogni altro imputato. Infatti, l'infondatezza risulta dalla considerazione che l'opponente e posto nelle condizioni di far valere le proprie ragioni con la medesima ampiezza del procedimento ordinario e deve ascrivere a se se non intende avvalersi delle garanzie che la legge appresta, non comparendo senza addurre legittimo impedimento, secondo il requisito richiesto dalla struttura particolare del procedimento monitorio. (V 126080, anno 1974 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 510 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)