Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30424 del 30/12/2011 (Rv. 620981 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO | Pluralità di acquirenti - Domanda proposta tempestivamente soltanto contro uno - Consolidamento dell'acquisto nei confronti dell'altro - Esclusione - Condizione - Integrazione del contraddittorio - Necessità.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO
In tema di prelazione agraria il diritto di riscatto spettante all'affittuario di fondo agricolo è validamente esercitato anche se la relativa domanda sia stata tempestivamente proposta contro uno solo degli acquirenti, in quanto tale atto impedisce il consolidamento dell'acquisto anche nei confronti degli altri, con effetto "ex tunc" a condizione che la nullità della domanda derivante dalla mancata notificazione a tutti i litisconsorti sia sanata dall'integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti inizialmente pretermesse.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)