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Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

Testo in vigore al

Art. 244 Disciplina applicabile in caso di regressione dei procedimenti alla fase istruttoria

1. Le disposizioni dell'articolo 243 comma 2 si osservano anche quando, dopo la scadenza dei termini indicati nell'articolo 242 commi 2, 3 e 4, i procedimenti proseguiti con l'applicazione delle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del codice regrediscono per qualunque motivo alla fase istruttoria ovvero quando i termini suddetti non sono rispettati. In tali casi si osservano altresi' le seguenti disposizioni:

  1. a) i termini che, secondo il codice, decorrono dal momento in cui e' effettuata taluna delle iscrizioni nel registro previsto dall'articolo 335, sono computati a partire dalla data del provvedimento che dispone la regressione del procedimento o la trasmissione degli atti al pubblico ministero;

  2. b) alle nullita' relative verificatesi nel corso dell'istruzione si applica l'articolo 181 commi 1 e 2 del codice;

  3. c) alla parte civile ritualmente costituita spettano nelle indagini preliminari i poteri attribuiti dal codice alla persona offesa.

2. Quando non sono rispettati i termini indicati nell'articolo 242 commi 2, 3 e 4, il pubblico ministero, il giudice istruttore o il pretore comunica al procuratore generale presso la corte di appello, che ne informa il ministro di grazia e giustizia, le ragioni che hanno impedito l'osservanza dei predetti termini e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

Art. 245 Disposizioni del codice applicabili ai procedimenti che proseguono con le norme anteriormente vigenti

1. Nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del codice che proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti si osservano le disposizioni degli articoli 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256 e 257.

2. Nei procedimenti indicati nel comma 1 si osservano, inoltre, le seguenti disposizioni del codice:

  1. a) articolo 104;

  2. b) articolo 192;

  3. c) articolo 200;

  4. d) articolo 207;

  5. e) articolo 296 comma 3, per i soli procedimenti pendenti nella fase istruttoria;

  6. f) articolo 298;

  7. g) articoli 314 e 315;

  8. h) articolo 476 comma 2;

  9. i) articolo 486 comma 5;

  10. l) articolo 508 commi 1 e 2;

  11. m) articolo 564;

  12. n) articolo 578;

  13. o) articolo 586;

  14. p) articolo 597 commi 4 e 5;

  15. q) articolo 599.

Art. 246 Questioni pregiudiziali

1. Per la risoluzione delle questioni pregiudiziali si osservano le disposizione del codice nonche' quelle delle leggi vigenti. Se e' stata disposta la sospensione del processo e questa non e' piu' consentita, la relativa ordinanza e' revocata.

Art. 247 Giudizio abbreviato

1. Prima che siano state compiute le formalita' di apertura del dibattimento di primo grado, l'imputato puo' chiedere, nella forma prevista dall'articolo 438 del codice, che il processo sia definito allo stato degli atti a norma dell'articolo 442 del codice.3

2. Alla presentazione della richiesta il giudice, sospese le formalita' di apertura del dibattimento se gia' iniziate, ne da' avviso al pubblico ministero, che nei cinque giorni successivi esprime o nega il proprio consenso. Se il consenso interviene e il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti, fissa con ordinanza l'udienza in camera di consiglio, dandone avviso al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla parte civile.
All'udienza, il pubblico ministero e i difensori della parte civile e dell'imputato illustrano, nell'ordine, le rispettive conclusioni; l'imputato puo' chiedere di essere interrogato dopo le conclusioni del pubblico ministero. Terminata la discussione, il giudice pronuncia sentenza a norma dell'articolo 442 del codice. La sentenza ha autorita' di cosa giudicata nel giudizio civile se la parte civile ha presentato le sue conclusioni alla udienza. Si osservano le disposizioni previste dall'articolo 443 del codice.3

3. Il giudice, se non vi e' il consenso del pubblico ministero o se ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, pronuncia ordinanza con la quale dispone procedersi nelle forme ordinarie.3

4. Quando la richiesta prevista dal comma 1 e' formulata nel corso dell'istruzione, la competenza a provvedere spetta al giudice istruttore. Se si procede con istruzione sommaria, la richiesta e' depositata presso la segreteria del pubblico ministero il quale, se esprime il proprio consenso, la trasmette al giudice istruttore unitamente agli atti del processo. Nei procedimenti di competenza del pretore il consenso e' espresso dal pubblico ministero indicato nell'articolo 550 comma 1 lettera a) del codice. Si osservano in ogni caso, in quanto applicabili, le disposizioni previste dai commi 1, 2 e 3.

5. Quando si procede a carico di piu' imputati o per piu' imputazioni e sussistono i presupposti per definire il processo allo stato degli atti solo per alcuni degli imputati o per alcune delle imputazioni, il giudice, anche di ufficio, dispone con ordinanza la separazione dei procedimenti.

Art. 248 Applicazione della pena su richiesta delle parti

1. Prima che siano compiute le formalita' di apertura del dibattimento di primo grado, l'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice. Se la richiesta non e' formulata in udienza, il giudice ne da' avviso all'altra parte che, nei cinque giorni successivi, esprime o nega il proprio consenso. La richiesta e il consenso sono espressi nelle forme previste dall'articolo 446 commi 2, 3 e 6 del codice. Il giudice, se non deve provvedere a norma dell'articolo 421 del codice abrogato e sempre che ne sussistano i presupposti, pronuncia la sentenza prevista dall'articolo 444 comma 2 del codice. Si osservano le disposizioni previste dagli articoli 444 comma 2, 445 e 448 del codice. Quando non pronuncia sentenza, il giudice dispone con ordinanza procedersi nelle forme ordinarie.

2. Se la richiesta e' formulata nel corso dell'istruzione, la competenza a provvedere spetta al giudice istruttore, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 447 del codice. Quando si procede con istruzione sommaria, la richiesta dell'imputato e' depositata presso la segreteria del pubblico ministero il quale, se esprime il proprio consenso, la trasmette al giudice istruttore unitamente agli atti del processo, altrimenti emette decreto motivato di dissenso. Quando il pubblico ministero ritiene che il processo possa essere definito con la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice, notifica all'imputato avviso di deposito della richiesta che intende rivolgere al giudice; se l'imputato esprime il proprio consenso, il pubblico ministero trasmette la richiesta, il consenso e gli atti del procedimento al giudice istruttore che provvede a norma del primo periodo del presente comma. Nei procedimenti di competenza del pretore, il consenso o il dissenso motivato e' espresso dal pubblico ministero indicato nell'articolo 550 comma 1 lettera a) del codice.

3. Si osservano le disposizioni previste dall'articolo 247 comma 5.

4. Continuano ad osservarsi le disposizioni relative alla applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato, a norma della legge 24 novembre 1981 n. 689, se la richiesta medesima e' stata formulata anteriormente all'entrata in vigore del codice e sempre che l'interessato non si avvalga delle facolta' previste dall'articolo 247 e dal presente articolo.

Art. 249 Procedimento per decreto

1. Quando ritiene di emettere decreto di condanna, il pretore puo' applicare una pena diminuita sino alla meta' rispetto al minimo edittale.

2. Nei procedimenti di competenza del tribunale, sino alla chiusura dell'istruzione sommaria o formale, il pubblico ministero puo' chiedere al giudice istruttore di emettere decreto di condanna nei casi previsti dall'articolo 459 del codice, anche per una pena diminuita fino alla meta' rispetto al minimo edittale. Se il giudice accoglie la richiesta emette il decreto, altrimenti si procede secondo le forme ordinarie. Per il decreto di condanna e per l'eventuale giudizio di opposizione davanti al tribunale si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice abrogato.

Art. 250 Disciplina delle misure cautelari, del fermo, dell'arresto e delle pene accessorie

1. Successivamente alla data di entrata in vigore del codice puo' procedersi al fermo solo nei casi e alle condizioni previste dal codice. I mandati di cattura e gli ordini e i mandati di arresto possono essere emessi solo se ricorrono i presupposti indicati negli articoli 273, 274 e 280 del codice.

2. I provvedimenti sulla liberta' personale disposti anteriormente alla data di entrata in vigore del codice sono revocati se non ricorrono i presupposti indicati nell'ultima parte del comma 1 ovvero, quando sono stati disposti con il provvedimento di convalida dell'arresto o di conferma della convalida, se sono relativi a reati per i quali il codice non consente l'arresto in flagranza.

3. Quando i provvedimenti indicati nel comma 2 sono stati emessi esclusivamente al fine di evitare il pericolo per l'acquisizione della prova, il termine previsto dall'articolo 292 lettera d) del codice e' fissato su richiesta di parte ovvero di ufficio se il provvedimento non e' stato ancora eseguito. Competente a fissare il suddetto termine e' il giudice che procede o, nel corso dell'istruzione sommaria, il giudice istruttore su richiesta del pubblico ministero o del pretore.

4. Alla data di entrata in vigore del codice cessa l'esecuzione delle pene accessorie provvisoriamente applicate. Il giudice indicato nel comma 3 puo' disporre in sostituzione di esse, qualora ne ricorrano le condizioni, le misure interdittive previste nel capo III del titolo I del libro IV del codice.

Art. 251 Durata delle misure cautelari e restituzione della cauzione

1. Quando si procede nei confronti di un imputato che si trova in stato di custodia cautelare si osservano le disposizioni del codice sui termini di durata della custodia stessa calcolati a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice. Tuttavia, la durata della custodia cautelare non puo' superare i termini previsti dalle norme del codice abrogato.

2. Le misure previste dall'articolo 282 comma 1 del codice abrogato, imposte anteriormente alla data di entrata in vigore del codice, sono revocate quando dalla loro esecuzione e' decorso un periodo di tempo pari a quello indicato nell'articolo 308 comma 1 del codice.

3. Se alla data di entrata in vigore del codice non e' stata pronunciata l'ordinanza prevista dal comma 4 ovvero quella prevista dal comma 6 dell'articolo 292 del codice abrogato, la cauzione e' restituita a richiesta dell'imputato o dei suoi eredi e i fideiussori sono liberati.

Art. 252 Infermita' di mente sopravvenuta all'imputato

1. Quando l'imputato si trova ricoverato per infermita' di mente sopravvenuta a norma dell'articolo 88 del codice abrogato o tale infermita' e' accertata successivamente alla data di entrata in vigore del codice, si osservano le disposizioni previste dagli articoli 72 e 73 commi 1, 2 e 3 del codice.

2. I provvedimenti previsti dall'articolo 73 commi 1, 2 e 3 del codice sono adottati senza ritardo dal giudice anche di ufficio.

Art. 253 Trasferimento delle funzioni della sezione istruttoria

1. Le funzioni attribuite dal codice abrogato alla sezione istruttoria sono esercitate dalla corte di appello.

Art. 254 Formule di proscioglimento

1. Le sentenze di proscioglimento possono essere pronunciate solo con le formule previste dal codice.

Art. 255 Ricorso immediato per cassazione

1. La parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado puo' proporre direttamente ricorso per cassazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 569 del codice.

Art. 256 Criteri per il rinvio a giudizio

1. La richiesta e il decreto di citazione a giudizio nonche' l'ordinanza di rinvio a giudizio sono emessi solo quando il pubblico ministero, il pretore o il giudice istruttore ritengono che gli elementi di prova raccolti siano sufficienti a determinare, all'esito della istruttoria dibattimentale, la condanna dell'imputato.

Art. 257 Criteri per l'emissione delle sentenze di proscioglimento

1. Ai fini della pronuncia delle sentenze istruttorie di proscioglimento ovvero di quelle previste dall'articolo 421 del codice abrogato, il giudice puo' tenere conto delle diminuzioni di pena derivanti da circostanze attenuanti e applicare le disposizioni dell'articolo 69 del codice penale.

Art. 258 Procedimenti che proseguono secondo le disposizioni del codice

1. I procedimenti in corso diversi da quelli indicati negli articoli 241 e 242 proseguono con l'osservanza delle disposizioni del codice, ma i termini previsti dagli articoli 405 comma 2 e 553 comma 1 del codice sono di dodici mesi e il termine di durata massima delle indagini preliminari scade il 31 dicembre 1991.

2. Il termine per la richiesta di giudizio immediato previsto dall'articolo 454 comma 1 del codice e' di nove mesi; il termine per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna previsto dall'articolo 459 comma 1 del codice e' di dodici mesi.

3. Detti termini sono computati dalla data di entrata in vigore del codice. Per gli atti di polizia giudiziaria e per gli atti istruttori si osservano le disposizioni previste dagli articoli 243 comma 2 e 244 comma 1.

4. Qualora alla scadenza dei termini per le indagini preliminari il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, la proroga prevista dagli articoli 406 comma 1 e 553 comma 2 del codice opera di diritto fino al 31 dicembre 1991 per i procedimenti indicati nel comma 1 e per la durata di dodici mesi per i procedimenti relativi alle notizie di reato pervenute agli uffici di procura della Repubblica dalla data di entrata in vigore del codice fino a tutto il 31 maggio 1990. Per i suddetti procedimenti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 412 comma 1 del codice, il procuratore generale presso la corte di appello ha facolta' di avocare le indagini preliminari qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nei termini. Nei casi di proroga dei termini per le indagini preliminari previsti dal presente comma, la richiesta di emissione del decreto penale di condanna, in deroga a quanto previsto dall'articolo 459 comma 1 del codice, puo' essere trasmessa entro il termine prorogato.

Art. 259 Disciplina della competenza e della riunione dei procedimenti

1. Ai fini della determinazione della competenza per materia e per territorio le disposizioni del codice si applicano solo per i reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.

2. La riunione non puo' essere disposta e la connessione non opera tra i procedimenti che proseguono con l'osservanza del codice abrogato e quelli per i quali si applica il codice.

Art. 260 Esecuzione

1. Nelle materie regolate dal libro X del codice si osservano le disposizioni ivi previste anche per i provvedimenti emessi anteriormente alla data di entrata in vigore del codice e per i procedimenti gia' iniziati a tale data, ferma restando la competenza del giudice davanti al quale i procedimenti medesimi sono in corso.