Sez. L, Sentenza n. 7360 del 18/07/1990 (Rv. 468280 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVIO (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) - BENEFICIO EX ART. 4 DEL D.L. N. 114 DEL 1985 PER CALAMITÀ NATURALI INTERESSANTI: COMUNI DI POZZUOLI, BACOLI E MONTE DI PROCIDA - ESTENSIONE AI DATORI DI LAVORI PUBBLICI - LEGITTIMITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVIO (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) - BENEFICIO EX ART. 4 DEL D.L. N. 114 DEL 1985 PER CALAMITÀ NATURALI INTERESSANTI: COMUNI DI POZZUOLI, BACOLI E MONTE DI PROCIDA - ESTENSIONE AI DATORI DI LAVORI PUBBLICI - LEGITTIMITÀ.*
Con riguardo al disposto dell'art. 4 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114 come modificato dalla legge di conversione 30 maggio 1985 n. 211 (recante provvedimenti in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali) il beneficio previsto dal comma primo-septies secondo cui per i periodi di paga dall'1 settembre 1983 al 31 dicembre 1984, è concesso l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali per la quota a carico dei lavoratori dipendenti dai datori di lavoro di cui al comma precedente del medesimo articolo, nonché da quelli le cui aziende siano ubicate nel raggio di 50 chilometri dal comune di Pozzuoli, limitatamente ai lavoratori residenti a Pozzuoli, bacoli e monte di procida, trova applicazione anche nel caso di datori di lavoro pubblici (nella specie: un'azienda pubblica di servizi di trasporto) atteso che la norma citata non distingue - e quindi non consente distinzioni - tra datori di lavoro pubblici e privati, ovvero tra quelli operanti in regime di concorrenza o di monopolio, ovvero aventi - o meno - fini di lucro; né una tale distinzione - la cui Mancanza non dà luogo ad alcun vizio di illegittimità costituzionale della norma per difetto di copertura finanziaria per sopperire alle minori entrate dell'INPS ovvero per violazione dell'art. 38 cost. - è autorizzata dal rinvio operato dal precedente comma primo-sexies ai datori di lavoro di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, e all'articolo 16 della legge 18 aprile 1984, n. 80, che individuano i datori di lavoro le cui aziende siano ubicate rispettivamente nei comuni di Pozzuoli ed in quelli di bacoli e monte di procida. (V 5247/88, mass n 459934).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 07/11/1983 num. 623 art. 5 bis, Legge 18/04/1984 num. 80 CORTE COST., Decreto Legge 03/04/1985 num. 114 art. 4, Legge 30/05/1984 num. 211
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)