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Sez. 3, Sentenza n. 1241 del 02/02/1995 (Rv. 490229 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO | Immutabilità nelle fasi della discussione e della decisione, non anche in quella dell'ammissione delle prove - Rito del lavoro - Estensione.
Stato
decisa il 1995-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490229-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO

Anche nelle controversie del lavoro ed in quelle agrarie assoggettate al medesimo rito, il principio dell'immutabilità del Collegio riguarda esclusivamente la fase della discussione e della decisione della causa e non già anche la fase istruttoria, che potrebbe svolgersi in una o più udienze precedenti, dato che la concentrazione in una sola udienza, della trattazione e della decisione della causa, prescritta dall'art. 420 cod.proc.civ., non esclude la possibilità che il procedimento si svolga in una pluralità di udienze di mero rinvio; pertanto, non dà luogo a nullità la circostanza che una controversia sia stata decisa da un Collegio che risulti, quanto alla sua composizione, identico a quello che ha partecipato all'udienza di discussione della causa, ma parzialmente diverso da quello che, in precedente udienza, abbia ammesso le prove.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)