diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 485 del 28/01/1985 (Rv. 438691 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - CONDOTTA COLPOSA O DOLOSA DEI DIPENDENTI DELLA P.A. - VERSAMENTO DI SOMME DA PARTE DEL CONTRIBUENTE A MANI DI UN FUNZIONARIO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE IN PAGAMENTO D'IMPOSTA DOVUTA - APPROPRIAZIONE DI TALI SOMME DA PARTE DEL FUNZIONARIO PREDETTO - RICHIESTA DI PAGAMENTO DELLA IMPOSTA IN QUESTIONE - CONSEGUENTE ADEMPIMENTO - AZIONE DI RIPETIZIONE DI INDEBITO - ESPERIBILITÀ - DOMANDA DI RISARCIMENTO CONTRO LA P.A. EX ART. 28 COST. - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438691-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - CONDOTTA COLPOSA O DOLOSA DEI DIPENDENTI DELLA P.A. - VERSAMENTO DI SOMME DA PARTE DEL CONTRIBUENTE A MANI DI UN FUNZIONARIO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE IN PAGAMENTO D'IMPOSTA DOVUTA - APPROPRIAZIONE DI TALI SOMME DA PARTE DEL FUNZIONARIO PREDETTO - RICHIESTA DI PAGAMENTO DELLA IMPOSTA IN QUESTIONE - CONSEGUENTE ADEMPIMENTO - AZIONE DI RIPETIZIONE DI INDEBITO - ESPERIBILITÀ - DOMANDA DI RISARCIMENTO CONTRO LA P.A. EX ART. 28 COST. - INAMMISSIBILITÀ.*

Qualora un funzionario dell'amministrazione finanziaria si appropri di somme versate dal contribuente in pagamento d'imposta dovuta, subendo condanna per il reato di peculato, il contribuente medesimo, il quale provveda nuovamente al pagamento di detta imposta su richiesta dell'amministrazione medesima, può esperire Azione di ripetizione di tale secondo pagamento, indebitamente effettuato, ma non anche invocare la responsabilità risarcitoria dello stato per comportamento del suo dipendente, secondo la previsione dello art. 28 della Costituzione.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 28, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 314 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)