Sez. 2, Sentenza n. 9209 del 12/03/1997 Ud. (dep. 11/10/1997) Rv. 208742 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - CASISTICA DI ATTI | Timbro del protocollo apposto sul documento pervenuto ad ufficio pubblico - Natura di atto pubblico - Sussistenza - Ragioni.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - CASISTICA DI ATTI
In tema di falso documentale, il timbro del protocollo apposto sulla corrispondenza pervenuta ad un ufficio pubblico ha natura di atto pubblico; ed infatti, posto che il registro di protocollo è indiscutibilmente atto di fede privilegiata, in quanto in esso il pubblico ufficiale attesta l'avvenuta ricezione dall'esterno di un documento nonché la data di tale ricezione e la numerazione progressiva che gli viene attribuita, la materiale apposizione sul documento medesimo del timbro riproducente la data di ricezione ed il numero attribuitogli non costituisce altro che una prosecuzione di detta attività certificatrice, onde che registrazione e riproduzione della stessa sul documento costituiscono un'operazione unica e contestuale avente la stessa natura.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 490
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)