Art. 2 ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 1174
4 Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 , convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 , nel modificare l'art. 102, comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 5-sexies, comma 1 ) che "Pertanto, le disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3 , e 102, comma 1 , del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 continuano a trovare applicazione senza soluzione di continuita' fino al 31 dicembre 2017".Art. 3 ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 1174
4 Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 , convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 , nel modificare l'art. 102, comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 5-sexies, comma 1 ) che "Pertanto, le disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3 , e 102, comma 1 , del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 continuano a trovare applicazione senza soluzione di continuita' fino al 31 dicembre 2017".Art. 4 ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 1174
4 Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 , convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 , nel modificare l'art. 102, comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 5-sexies, comma 1 ) che "Pertanto, le disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3 , e 102, comma 1 , del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 continuano a trovare applicazione senza soluzione di continuita' fino al 31 dicembre 2017".Art. 5 ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 1174
4 Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 , convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 , nel modificare l'art. 102, comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 5-sexies, comma 1 ) che "Pertanto, le disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3 , e 102, comma 1 , del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 continuano a trovare applicazione senza soluzione di continuita' fino al 31 dicembre 2017".Art. 6 Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome 1. Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.
2. L'iscrizione ai registri e' condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonche' per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8 .
3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3 e che alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.
4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attivita' di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.
6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'articolo 12 .
7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo 5, comma 1 , con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.3
3 Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ha disposto (con l'art. 102, comma 4 ) che "Le disposizioni di cui all'articolo 6 , della legge 11 agosto 1991, n. 266 , agli articoli 7 , 8 , 9 e 10 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 , nonche' il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 novembre 2001, n. 471, sono abrogate a decorrere dalla data di operativita' del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 53 ".Art. 7 ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 1174
4 Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 , convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 , nel modificare l'art. 102, comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 5-sexies, comma 1 ) che "Pertanto, le disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3 , e 102, comma 1 , del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 continuano a trovare applicazione senza soluzione di continuita' fino al 31 dicembre 2017".Art. 8 Agevolazioni fiscali 2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3 , costituite esclusivamente per fini di solidarieta', non si considerano cessioni di beni ne' prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di eredita' o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati.3
4. I proventi derivanti da attivita' commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato. I criteri relativi al concetto di marginalita' di cui al periodo precedente, sono fissati dal Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro degli affari sociali.3
4 Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 , convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 , nel modificare l'art. 102, comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 5-sexies, comma 1 ) che "Pertanto, le disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3 , e 102, comma 1 , del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 continuano a trovare applicazione senza soluzione di continuita' fino al 31 dicembre 2017".3 Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ha disposto (con l'art. 102, comma 1 ) che "Sono abrogate le seguenti disposizioni salvo quanto previsto ai commi 2 , 3 e 4 : a) la legge 11 agosto 1991, n. 266 ". Ha inoltre disposto (con l'art. 102, comma 2, lettera d) ) che "Sono altresi' abrogate le seguenti disposizioni a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2 : [...] d) l'articolo 8, comma 2 , primo periodo e comma 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266 ".Art. 9 ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 1174
4 Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 , convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 , nel modificare l'art. 102, comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 5-sexies, comma 1 ) che "Pertanto, le disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3 , e 102, comma 1 , del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 continuano a trovare applicazione senza soluzione di continuita' fino al 31 dicembre 2017".Art. 10 ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 1174
4 Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 , convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 , nel modificare l'art. 102, comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 5-sexies, comma 1 ) che "Pertanto, le disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3 , e 102, comma 1 , del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 continuano a trovare applicazione senza soluzione di continuita' fino al 31 dicembre 2017".Art. 11 ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 1174
4 Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 , convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 , nel modificare l'art. 102, comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 5-sexies, comma 1 ) che "Pertanto, le disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3 , e 102, comma 1 , del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 continuano a trovare applicazione senza soluzione di continuita' fino al 31 dicembre 2017".
Art. 12 Osservatorio nazionale per il volontariato 2. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per il volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti di cui alla lettera d) del comma 1 .3
4 Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 , convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 , nel modificare l'art. 102, comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 5-sexies, comma 1 ) che "Pertanto, le disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3 , e 102, comma 1 , del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 continuano a trovare applicazione senza soluzione di continuita' fino al 31 dicembre 2017".3 Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ha disposto (con l'art. 102, comma 3 ) che "Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 , della legge 11 agosto 1991, n. 266 , all'articolo 13 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 , e all'articolo 96, comma 1 , della legge 21 novembre 2000, n. 342 , sono abrogate a decorrere dalla data di efficacia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 103, comma 2 , finalizzato a dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 73, comma 1 ".Art. 13 ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 1174
4 Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 , convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 , nel modificare l'art. 102, comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 5-sexies, comma 1 ) che "Pertanto, le disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3 , e 102, comma 1 , del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 continuano a trovare applicazione senza soluzione di continuita' fino al 31 dicembre 2017".Art. 14 ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 1174
4 Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 , convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 , nel modificare l'art. 102, comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 5-sexies, comma 1 ) che "Pertanto, le disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3 , e 102, comma 1 , del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 continuano a trovare applicazione senza soluzione di continuita' fino al 31 dicembre 2017".Art. 15 ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 1174
4 Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 , convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 , nel modificare l'art. 102, comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 5-sexies, comma 1 ) che "Pertanto, le disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3 , e 102, comma 1 , del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 continuano a trovare applicazione senza soluzione di continuita' fino al 31 dicembre 2017".Art. 16 ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 1174
4 Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 , convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 , nel modificare l'art. 102, comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 5-sexies, comma 1 ) che "Pertanto, le disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3 , e 102, comma 1 , del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 continuano a trovare applicazione senza soluzione di continuita' fino al 31 dicembre 2017".Art. 17 ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 1174
4 Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 , convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 , nel modificare l'art. 102, comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 5-sexies, comma 1 ) che "Pertanto, le disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3 , e 102, comma 1 , del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 continuano a trovare applicazione senza soluzione di continuita' fino al 31 dicembre 2017".La presente legge , munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Istrana, addi' 11 agosto 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTELLI