Sez. 3, Sentenza n. 28560 del 26/03/2014 Cc. (dep. 03/07/2014) Rv. 259938 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Legislazione edilizia - Regioni a statuto speciale - Rapporti con la disciplina nazionale - Limiti alla potestà legislativa regionale - Individuazione - Fattispecie.
EDILIZIA - IN GENERE
In materia di legislazione edilizia nelle regioni a statuto speciale, pur spettando alla Regione una competenza legislativa esclusiva in materia (nella specie, la Regione Sicilia), la relativa legislazione deve non solo rispettare i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale, ma deve anche essere interpretata in modo da non collidere con i medesimi. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto configurabile il "fumus" del reato previsto dall'art. 44, comma primo, lett. c), del d.P.R. n. 380 del 2001 con riferimento alla traslazione e riallocazione di un padiglione espositivo presentante i connotati della stabilità strutturale ed ubicato su suolo demaniale, effettuate sulla base di un "nulla-osta", e non, invece, previo rilascio di una concessione edilizia, titolo equivalente, nella legislazione regionale siciliana, al permesso di costruire).
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Navig. art. 1161, Legge Reg. Sicilia 10/08/1985 num. 37 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 16/04/2003 num. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)