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Sez. L, Sentenza n. 1977 del 19/05/1975 (Rv. 375681 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - INDENNITA - IN GENERE - PER I LAVORATORI AGRICOLI - REQUISITI - TEMPO MINIMO DI OCCUPAZIONE - MANCATO RAGGIUNGIMENTO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1975-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375681-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - INDENNITA - IN GENERE - PER I LAVORATORI AGRICOLI - REQUISITI - TEMPO MINIMO DI OCCUPAZIONE - MANCATO RAGGIUNGIMENTO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

In tema di Assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria per i lavoratori agricoli, di cui al DPR 24 ottobre 1955 n 1323, il requisito del mancato raggiungimento nell'anno di centottanta giornate di occupazione, richiesto, fra l'altro, per il riconoscimento dell'indennita di disoccupazione, va considerato, a norma dell'art 2 lettera b) del citato DPR n 1323 del 1955, con riferimento ai dodici mesi precedenti la data della presentazione della domanda di indennita, e non quindi con riferimento alla annata agraria. (V 1862/73, mass n 364886).*

Riferimenti normativi: Legge 29/04/1949 num. 264 art. 32 CORTE COST., DPR 24/10/1955 num. 1323 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)