Sez. L, Sentenza n. 1977 del 19/05/1975 (Rv. 375681 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - INDENNITA - IN GENERE - PER I LAVORATORI AGRICOLI - REQUISITI - TEMPO MINIMO DI OCCUPAZIONE - MANCATO RAGGIUNGIMENTO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - INDENNITA - IN GENERE - PER I LAVORATORI AGRICOLI - REQUISITI - TEMPO MINIMO DI OCCUPAZIONE - MANCATO RAGGIUNGIMENTO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
In tema di Assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria per i lavoratori agricoli, di cui al DPR 24 ottobre 1955 n 1323, il requisito del mancato raggiungimento nell'anno di centottanta giornate di occupazione, richiesto, fra l'altro, per il riconoscimento dell'indennita di disoccupazione, va considerato, a norma dell'art 2 lettera b) del citato DPR n 1323 del 1955, con riferimento ai dodici mesi precedenti la data della presentazione della domanda di indennita, e non quindi con riferimento alla annata agraria. (V 1862/73, mass n 364886).*
Riferimenti normativi: Legge 29/04/1949 num. 264 art. 32 CORTE COST., DPR 24/10/1955 num. 1323 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)