Codice Penale
Testo in vigore al
Art. 388-ter Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie
1. Chiunque, per sottrarsi all'esecuzione di una multa o di una ammenda o di una sanzione amministrativa pecuniaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, e' punito, qualora non ottemperi nei termini all'ingiunzione di pagamento contenuta nel precetto, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Art. 389 Inosservanza di pene accessorie
1. Chiunque, avendo riportato una condanna da cui consegue una pena accessoria, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tale pena, e' punito con la reclusione da due a sei mesi.
2. La stessa pena si applica a chi trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti ad una pena accessoria provvisoriamente applicata.
Art. 390 Procurata inosservanza di pena
1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, aiuta taluno a sottrarsi all'esecuzione della pena e' punito con la reclusione da tre mesi a cinque anni se si tratta di condannato per delitto, e con la multa da lire cinquecento a diecimila se si tratta di condannato per contravvenzione.
2. Si applicano le disposizioni del terzo capoverso dell'articolo 386.
Art. 391 Procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive
1. Chiunque procura o agevola l'evasione di una persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva, ovvero nasconde l'evaso o comunque lo favorisce nel sottrarsi alle ricerche dell'Autorita', e' punito con la reclusione fino a due anni. Si applicano le disposizioni del terzo capoverso dell'articolo 386.
2. Se l'evasione avviene per colpa di chi, per ragione del suo ufficio, ha la custodia, anche temporanea, della persona sottoposta a misura di sicurezza, il colpevole e' punito con la multa fino a lire diecimila. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo 387.
Capo III. Della tutela arbitraria delle private ragioni
Art. 392 Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose
1. Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da se' medesimo, mediante violenza sulle cose, e' punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire cinquemila.
2. Agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorche' la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne e' mutata la destinazione.
3. Si ha, altresi', violenza sulle cose allorche' un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico.
Art. 393 Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone
1. Chiunque, al fine indicato nell'articolo precedente, e potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da se' medesimo usando violenza o minaccia alle persone, e' punito, a querela dell'offeso, con la reclusione fino a un anno.
2. Se il fatto e' commesso anche con violenza sulle cose, alla pena della reclusione e' aggiunta la multa fino a lire duemila.
3. La pena e' aumentata se la violenza o la minaccia alle persone e' commessa con armi.
Art. 394
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205
Art. 395
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205
Art. 396
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205
Art. 397
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205
Art. 398
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205
Art. 399
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205
Art. 400
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205
Art. 401
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205
Titolo quarto. Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pieta' dei defunti
Capo I. Dei delitti contro la religione dello Stato e i culti ammessi
Art. 402 Vilipendio della religione dello Stato
1. Chiunque pubblicamente vilipende la religione dello Stato e' punito con la reclusione fino a un anno.
Art. 403 Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone
1. Chiunque pubblicamente offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di chi la professa, e' punito con la reclusione fino a due anni.
2. Si applica la reclusione da uno a tre anni a chi offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di un ministro del culto cattolico.
Art. 404 Offese alla Religione dello Stato mediante vilipendio di cose
1. Chiunque, in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, e' punito con la reclusione da uno a tre anni.156
2. La stessa pena si applica a chi commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto cattolico.
Art. 405 Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico
1. Chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto cattolico, le quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, e' punito con la reclusione fino a due anni.
2. Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione da uno a tre anni.
Art. 406 Delitti contro i culti ammessi nello Stato
1. Chiunque commette uno dei fatti preveduti dagli articoli 403, 404 e 405 contro un culto ammesso nello Stato e' punito ai termini dei predetti articoli, ma la pena e' diminuita.
Capo II. Dei delitti contro la pieta' dei defunti
Art. 407 Violazione di sepolcro
1. Chiunque viola una tomba, un sepolcro o un'urna e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Art. 408 Vilipendio delle tombe
1. Chiunque, in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, commette vilipendio di tombe, sepolcri o urne, o di cose destinate al culto dei defunti, ovvero a difesa o ad ornamento dei cimiteri, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.