Codice Penale
Testo in vigore al
Art. 391 Procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive
1. Chiunque procura o agevola l'evasione di una persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva, ovvero nasconde l'evaso o comunque lo favorisce nel sottrarsi alle ricerche dell'Autorita', e' punito con la reclusione fino a due anni. Si applicano le disposizioni del terzo capoverso dell'articolo 386.
2. Se l'evasione avviene per colpa di chi, per ragione del suo ufficio, ha la custodia, anche temporanea, della persona sottoposta a misura di sicurezza, il colpevole e' punito con la multa fino a lire diecimila. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo 387.
Art. 391-bis Agevolazione delle comunicazioni dei detenuti sottoposti alle restrizioni di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Comunicazioni in elusione delle prescrizioni
1. Chiunque consente a un detenuto, sottoposto alle restrizioni di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, di comunicare con altri in elusione delle prescrizioni all'uopo imposte e' punito con la reclusione da due a sei anni.
2. Se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense si applica la pena della reclusione da tre a sette anni.
3. La pena prevista dal primo comma si applica anche al detenuto sottoposto alle restrizioni di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, il quale comunica con altri in elusione delle prescrizioni all'uopo imposte.
Art. 391-ter Accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 391-bis, chiunque indebitamente procura a un detenuto un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni o comunque consente a costui l'uso indebito dei predetti strumenti o introduce in un istituto penitenziario uno dei predetti strumenti al fine di renderlo disponibile a una persona detenuta e' punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni.
2. Si applica la pena della reclusione da due a cinque anni se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la pena prevista dal primo comma si applica anche al detenuto che indebitamente riceve o utilizza un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni.
Capo III. Della tutela arbitraria delle private ragioni
Art. 392 Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose
1. Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da se' medesimo, mediante violenza sulle cose, e' punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire cinquemila.
2. Agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorche' la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne e' mutata la destinazione.
3. Si ha, altresi', violenza sulle cose allorche' un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico.
Art. 393 Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone
1. Chiunque, al fine indicato nell'articolo precedente, e potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da se' medesimo usando violenza o minaccia alle persone, e' punito, a querela dell'offeso, con la reclusione fino a un anno.
2. Se il fatto e' commesso anche con violenza sulle cose, alla pena della reclusione e' aggiunta la multa fino a lire duemila.
3. La pena e' aumentata se la violenza o la minaccia alle persone e' commessa con armi.
Art. 393-bis Causa di non punibilita'
1. Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339,339-bis, 341-bis, 342 e 343 quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni.
Art. 394
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205
Art. 395
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205
Art. 396
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205
Art. 397
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205
Art. 398
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205
Art. 399
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205
Art. 400
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205
Art. 401
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205
Titolo quarto. Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pieta' dei defunti
Capo I. Dei delitti contro le confessioni religiose
Art. 402 Vilipendio della religione dello Stato
1. Chiunque pubblicamente vilipende la religione dello Stato e' punito con la reclusione fino a un anno.171
Art. 403 Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone
1. Chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa, e' punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
2. Si applica la multa da euro 2.000 a euro 6.000 a chi offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di un ministro del culto.
Art. 404 Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose
1. Chiunque, in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto, e' punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
2. Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto e' punito con la reclusione fino a due anni.
Art. 405 Turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa
1. Chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto di una confessione religiosa, le quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, e' punito con la reclusione fino a due anni.
2. Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione da uno a tre anni.185
Art. 406
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 FEBBRAIO 2006, N. 85
Capo II. Dei delitti contro la pieta' dei defunti
Art. 407 Violazione di sepolcro
1. Chiunque viola una tomba, un sepolcro o un'urna e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Art. 408 Vilipendio delle tombe
1. Chiunque, in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, commette vilipendio di tombe, sepolcri o urne, o di cose destinate al culto dei defunti, ovvero a difesa o ad ornamento dei cimiteri, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.