diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 520 del 15/11/1977 Ud. (dep. 16/01/1978) Rv. 089401 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - DEFINIZIONE GIURIDICA - MUTABILITÀ - LIMITI - EFFETTO DEVOLUTIVO.*
Stato
decisa il 1977-11-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/89401-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - DEFINIZIONE GIURIDICA - MUTABILITÀ - LIMITI - EFFETTO DEVOLUTIVO.*

Poiché l'art. 515 cod. proc. pen. stabilisce, nella prima parte che l'appello tanto del P.m. che dell'imputato attribuisce al giudice superiore la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, il potere di detto giudice di attribuire al fatto una diversa definizione giuridica, indicati nel primo capoverso n. 1 e nel secondo capoverso dello stesso articolo, è subordinata alla deduzione di una specifica impugnazione, come si desume chiaramente dall'espressione "entro questi limiti", scritta all'inizio del primo capoverso. Dal coordinamento dell'art. 515 con l'art. 33 cod. proc. pen. discende che la regola sopra riferita non trova applicazione in caso di incompetenza per materia, nella quale il mutamento della definizione giuridica può essere fatta d'ufficio.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 33 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)