Sez. 3, Sentenza n. 3862 del 30/03/1992 (Rv. 476479 - 01)
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Disciplina transitoria - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Contratti in corso soggetti a proroga - Durata - Scadenza (obblighi del locatore, diritti del conduttore) - Indennità per avviamento commerciale | Locali adibiti solo ad esposizione della merce - Estensione - Condizioni.
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Disciplina transitoria - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Contratti in corso soggetti a proroga - Durata - Scadenza (obblighi del locatore, diritti del conduttore) - Indennità per avviamento commerciale
L'indennità per la perdita dell'avviamento prevista dall'art. 69, comma settimo, della legge n. 392 del 1978, compete anche al conduttore di locali adibiti soltanto ad esposizione della merce con possibilità di accesso da parte del pubblico, sebbene le vendite vengano concluse in locali vicini, sempre che risulti accertato il reale ed obiettivo inserimento del locale nell'organizzazione aziendale del conduttore e la sua rispondenza ad esigenze tipiche dell'impresa, essendo così funzionale alla produttività aziendale e suscettibile di influire sul volume degli affari.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 35 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 67 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 69 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)