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Sez. 1, Sentenza n. 1392 del 27/05/1963 (Rv. 262089 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTÈ EFFETTO DEVOLUTIVO (DECADENZA) - DOMANDE O ECCEZIONI RESPINTE - RIPROPOSIZIONE ESPRESSA - NECESSITA - FORMA - APPELLO INCIDENTALE - ESCLUSIONE - INDAGINE DELLA CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1963-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/262089-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTÈ EFFETTO DEVOLUTIVO (DECADENZA) - DOMANDE O ECCEZIONI RESPINTE - RIPROPOSIZIONE ESPRESSA - NECESSITA - FORMA - APPELLO INCIDENTALE - ESCLUSIONE - INDAGINE DELLA CASSAZIONE.*

Nell'ipotesi di soccombenza teorica, quando cioe una parte, vittoriosa praticamente in primo grado, abbia visto respingere taluna delle sue tesi o eccezioni, o taluno dei suoi sistemi difensivi, o anche abbia visto accolte le sue conclusioni di merito per ragioni diverse da quelle prospettate, tesi eccezioni e ragioni respinte in prime cure devono essere espressamente riproposte dall'appellato, a norma dello art 346 cod proc civ non gia con appello incidentale (inammissibile, mancando il presupposto della soccombenza pratica e quindi l'interesse ad appellare), bensi mediante semplice prospettazione nella comparsa di risposta o comunque nelle ulteriori difese d'appello. Al fine di stabilire l'avvenuta osservanza o meno di tale principio la Cassazione deve compiere una diretta indagine di fatto in base agli Atti di causa, trattandosi di un accertamento relativo alla verifica del potere di pronunzia del giudice di secondo grado. (V 155/61).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 343

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)