Sez. 3, Sentenza n. 4065 del 23/12/1968 (Rv. 337701 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - OBBLIGAZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO DA FATTO ILLECITO - DEBITO DI VALORE - CONFIGURABILITA - DOMANDA DI RIVALUTAZIONE DELLA RICHIESTA MONETARIA A TITOLO DI RISARCIMENTO - PROPONIBILITA PER LA PRIMA VOLTA ANCHE IN APPELLO.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - OBBLIGAZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO DA FATTO ILLECITO - DEBITO DI VALORE - CONFIGURABILITA - DOMANDA DI RIVALUTAZIONE DELLA RICHIESTA MONETARIA A TITOLO DI RISARCIMENTO - PROPONIBILITA PER LA PRIMA VOLTA ANCHE IN APPELLO.*
L'obbligazione di risarcire il danno, essendo diretta a reintegrare il patrimonio del danneggiato in ragione della diminuzione subita come conseguenza del fatto illecito, costituisce un debito di valore. Riguardo a tale debito, l'incidenza della svalutazione monetaria puo essere sempre fatta valere nel corso del giudizio, fino al momento della liquidazione, essendo diretta a far conseguire, attraverso la aestimatio, l'originario petitum, a differenza di quanto avviene per i debiti cosiddetti di valuta, rispetto ai quali la pretesa risarcitoria, in base al secondo comma dell'art. 1224 cod.civ., costituisce un quid novi, che si aggiunge all'originario petitum e riveste i caratteri di domanda nuova, soggetta alle normali preclusioni. Pertanto, la richiesta di rivalutazione, anche se in modo formale proposta per la prima volta in appello, non puo essere considerata nuova, ma deve intendersi compresa nella originaria domanda di risarcimento dei danni, posto che la reintegrazione non sarebbe completa se non si tenesse conto della svalutazione avvenuta dopo il fatto illecito, accertabile dal giudice di merito anche di ufficio. (V. N. 1098-68, mass. N. 332560 n. 2034-66, mass. N. 323971).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)