Sez. 5, Sentenza n. 93 del 18/01/1985 Cc. (dep. 11/02/1985) Rv. 167847 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - IN GENERE - CERTIFICATO ANAGRAFICO - IN CONTRASTO CON LE ATTESTAZIONI DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - NON RILEVANZA - RAGIONE.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - IN GENERE - CERTIFICATO ANAGRAFICO - IN CONTRASTO CON LE ATTESTAZIONI DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - NON RILEVANZA - RAGIONE.*
Avendo l'ufficiale giudiziario l'Obbligo di verificare, prima di procedere ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 169 cod. proc. pen., se il domicilio riportato nell'atto sia quello effettivo dell'imputato ai fini della regolarità della notificazione, la situazione reale o di fatto, come accertato dallo ufficiale giudiziario, prevale sulle diverse risultanze della certificazione anagrafica, il cui aggiornamento è sostanzialmente affidato alla iniziativa dell'interessato. (V mass n 165022 e ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 176
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)