diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 381 del 15/02/1971 (Rv. 349957 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - PROVA LIBERATORIA - COLPA DI UNO DEI CONDUCENTI - DISPENSA DELLO ALTRO DALL'OBBLIGO DI FORNIRE LA PROVA LIBERATORIA - ESCLUSIONE MANCANZA DI STATUIZIONE DEL GIUDICE DI MERITO SUL PUNTO - VIZIO DI OMESSA MOTIVAZIONE SU PUNTO DECISIVO.*
Stato
decisa il 1971-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349957-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - PROVA LIBERATORIA - COLPA DI UNO DEI CONDUCENTI - DISPENSA DELLO ALTRO DALL'OBBLIGO DI FORNIRE LA PROVA LIBERATORIA - ESCLUSIONE MANCANZA DI STATUIZIONE DEL GIUDICE DI MERITO SUL PUNTO - VIZIO DI OMESSA MOTIVAZIONE SU PUNTO DECISIVO.*

In materia di danni da circolazione dei veicoli, l'accertamento della colpa di uno dei protagonisti dell'incidente non dispensa l'altro dall'Obbligo di fornire la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il dannĂ² il giudice di merito il quale non considera che la prova liberatoria puo essere raggiunta nel solo caso in cui si dimostri che uno dei conducenti ha fatto il possibile per evitare il danno anche di fronte all'accertata imprudenza dell'altro, incorre nel vizio di omesso esame di punto decisivo rilevabile d'ufficio. (V 2726'69, mass n 342420).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)