diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 11135 del 06/10/1999 (Rv. 530499 - 01)

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Nei confronti degli iscritti agli Ordini degli Architetti - Norme del codice di procedura penale - Applicabilità - Conseguenze in tema avviso dell'udienza di trattazione e di personale intervento dell'incolpato.
Stato
decisa il 1999-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530499-01

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

I procedimenti disciplinari riguardanti gli iscritti agli Ordini degli Architetti, per quanto non espressamente previsto dalle specifiche norme in materia, sono regolati, per analogia, dalle norme del codice di procedura penale; sicché, l'incolpato ha diritto d'intervenire personalmente davanti al Consiglio nazionale degli Architetti e, quindi, d'essere previamente avvertito dell'udienza di trattazione del ricorso, essendo l'osservanza di tali disposizioni prescritta a pena di nullità.

Riferimenti normativi: Legge 24/06/1923 num. 1395 art. 5, Legge 23/10/1925 num. 2537 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)