Sez. 3, Sentenza n. 11135 del 06/10/1999 (Rv. 530499 - 01)
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Nei confronti degli iscritti agli Ordini degli Architetti - Norme del codice di procedura penale - Applicabilità - Conseguenze in tema avviso dell'udienza di trattazione e di personale intervento dell'incolpato.
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO
I procedimenti disciplinari riguardanti gli iscritti agli Ordini degli Architetti, per quanto non espressamente previsto dalle specifiche norme in materia, sono regolati, per analogia, dalle norme del codice di procedura penale; sicché, l'incolpato ha diritto d'intervenire personalmente davanti al Consiglio nazionale degli Architetti e, quindi, d'essere previamente avvertito dell'udienza di trattazione del ricorso, essendo l'osservanza di tali disposizioni prescritta a pena di nullità .
Riferimenti normativi: Legge 24/06/1923 num. 1395 art. 5, Legge 23/10/1925 num. 2537 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)