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Sez. L, Sentenza n. 2498 del 01/02/2008 (Rv. 601594 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - IN GENERE | Motivi di licenziamento - Mancata o tardiva richiesta da parte del lavoratore - Relativa eccezione del datore di lavoro - Ripartizione degli oneri probatori - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601594-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - IN GENERE

In tema di licenziamento individuale e di distribuzione degli obblighi e degli oneri di cui all'art. 2 legge n. 604 del 1966 e successive modificazioni, vi è distinzione tra la mancanza di richiesta dei motivi di licenziamento e la mera denunzia della loro tardività, posto che mentre nel primo caso non trova applicazione l'ultima parte del disposto del comma 2 dell'art. 2 della legge citata, mancando il presupposto per l'osservanza dell'onere, incombente sul datore di lavoro, della comunicazione scritta dei motivi di licenziamento da inoltrare nel termine perentorio di sette giorni dalla richiesta (previsto a pena di inefficacia del licenziamento), nel secondo caso, invece, in cui viene eccepita dal datore di lavoro la mera tardività della richiesta da parte del lavoratore dei motivi di licenziamento, incombe sul lavoratore l'onere di provare l'effettuazione di detta richiesta entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione per iscritto del licenziamento al fine di indurre il datore di lavoro a specificare, entro un termine necessariamente breve, in quanto imposto dall'esigenza di concentrare la contestazione e la difesa, le ragioni poste a base del recesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)