Sez. 1, Sentenza n. 2856 del 06/10/1972 (Rv. 360573 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - AUTOVEICOLI - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA - REGISTRAZIONE IN TERMINE FISSO - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - CONDIZIONI - NEGOZIO SCRITTO OD ORALE DI TRASFERIMENTO - SUFFICIENZA - USO DEL VEICOLO - IRRILEVANZA - AUTENTICAZIONE DELLA SCRITTURA PRIVATA TRASLATIVA - NECESSITA - ESCLUSIONE - LIMITI - ISCRIZIONE AL PRA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - AUTOVEICOLI - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA - REGISTRAZIONE IN TERMINE FISSO - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - CONDIZIONI - NEGOZIO SCRITTO OD ORALE DI TRASFERIMENTO - SUFFICIENZA - USO DEL VEICOLO - IRRILEVANZA - AUTENTICAZIONE DELLA SCRITTURA PRIVATA TRASLATIVA - NECESSITA - ESCLUSIONE - LIMITI - ISCRIZIONE AL PRA.*
In ipotesi di trasferimento della proprieta di un autoveicolo, l'Obbligo della registrazione 'in termine fissò e quello conseguente del pagamento dell'imposta sorgono per la sola sussistenza del negozio giuridico traslativo, sia questo redatto per iscritto od anche concluso soltanto verbalmente, indipendentemente dall'uso. Nel caso che il trasferimento sia avvenuto per scrittura privata non occorre che questa, ai fini della registrazione, sia autenticata. L'autenticazione e essenziale soltanto per l'iscrizione dell'atto nel pubblico registro automobilistico (PRA).*
Riferimenti normativi: Legge 29/07/1927 num. 1814 art. 13 CORTE COST., Legge 18/06/1945 num. 399 art. 2, Legge 30/12/1923 num. 3269 all. D art. 26, Legge 30/12/1923 num. 3269 all. D art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)