Sez. L, Sentenza n. 6856 del 07/05/2012 (Rv. 622573 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ | Congedo parentale - Fruizione frazionata - Modalità - Giorni festivi - Computo nel congedo parentale - Condizioni - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ
In terna di congedo parentale frazionato, l'art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2001 stabilisce che la fruizione del beneficio - che risponde ad un diritto potestativo del lavoratore o della lavoratrice - si interrompe allorché l'interessato rientri al lavoro, e ricomincia a decorrere dal momento in cui il medesimo riprende il periodo di astensione. Ne consegue che, ai fini della determinazione del periodo di congedo parentale, si tiene conto dei giorni festivi solo nel caso in cui gli stessi rientrino interamente e senza soluzione di continuità nel periodo di fruizione e non anche nel caso in cui l'interessato rientri al lavoro nel giorno precedente a quello festivo e riprenda a godere del periodo di astensione da quello immediatamente successivo, senza che rilevi che, per effetto della libera decisione del lavoratore o della lavoratrice, possa esservi un trattamento differente (e peggiorativo), con fruizione effettiva di un minor numero di giorni di congedo parentale, per effetto della decisione di rientrare al lavoro in un giorno non seguito da una festività, dovendosi ritenere tale soluzione conforme ai principi di cui agli artt. 30 e 31 Cost., che, nel dettare norme a tutela della famiglia e nel fissare il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare la prole, impongono una applicazione non restrittiva dell'istituto.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 31 com. 1, Costituzione art. 31, Costituzione art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)