Sez. 2, Sentenza n. 9557 del 01/10/1997 (Rv. 508397 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Mancata riproduzione nella copia notificata di un atto parificabile a quelli di cui all'art. 83 terzo comma cod. proc. civ. - Validità del procedimento - Condizioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
La mancata riproduzione della procura "ad litem" nella copia notificata di un atto parificabile, quanto alla sua funzione, a quelli menzionati dall'art. 83 comma terzo cod. proc. civ., non rende invalido il procedimento, purché la procura stessa risulti depositata all'atto della costituzione in giudizio della parte.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)