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Sez. 5 - , Sentenza n. 21487 del 29/04/2021 Ud. (dep. 31/05/2021) Rv. 281313 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE | Reato di atti persecutori - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2021-04-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/281313-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE

L'attenuante della provocazione è incompatibile con il delitto di atti persecutori, che è reato abituale, caratterizzato dalla reiterazione nel tempo di comportamenti antigiuridici di analoga natura, in quanto quella che si vorrebbe prospettare come una reazione emotiva ad un fatto ingiusto costituisce, in realtà, espressione di un proposito di rivalsa e di vendetta al quale l'ordinamento non può dare riconoscimento alcuno.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 com. 1 lett. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)