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Sez. 3, Sentenza n. 3378 del 22/03/1993 (Rv. 481507 - 01)

Contratti in genere - Invalidità - Annullabilità del contratto - Per vizi del consenso (della volontà) - Errore (rilevanza) - Essenziale | Affermazione della qualità essenziale del vizio - Insufficienza - Onere probatorio dei fatti determinanti tale qualità - Insussistenza.
Stato
decisa il 1993-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481507-01

Contratti in genere - Invalidità - Annullabilità del contratto - Per vizi del consenso (della volontà) - Errore (rilevanza) - Essenziale

La parte che chiede l'annullamento del contratto per errore non può limitarsi ad affermare la qualità essenziale di quel vizio ma ha l'onere di dedurre e provare, in caso di contestazione, i fatti dai quali tale qualità risulta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1427, Cod. Civ. art. 1429, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)