Sez. 3, Sentenza n. 3378 del 22/03/1993 (Rv. 481507 - 01)
Contratti in genere - Invalidità - Annullabilità del contratto - Per vizi del consenso (della volontà) - Errore (rilevanza) - Essenziale | Affermazione della qualità essenziale del vizio - Insufficienza - Onere probatorio dei fatti determinanti tale qualità - Insussistenza.
Contratti in genere - Invalidità - Annullabilità del contratto - Per vizi del consenso (della volontà) - Errore (rilevanza) - Essenziale
La parte che chiede l'annullamento del contratto per errore non può limitarsi ad affermare la qualità essenziale di quel vizio ma ha l'onere di dedurre e provare, in caso di contestazione, i fatti dai quali tale qualità risulta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1427, Cod. Civ. art. 1429, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)