Sez. 3, Ordinanza n. 1785 del 26/01/2026 (Rv. 677703-01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA | Domanda di risarcimento del danno - Accoglimento sulla base di una delle condotte illecite prospettate dall'attore - Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Esclusione - Fondamento - Specifica individuazione, da parte dell'attore, della condotta illecita del convenuto - Irrilevanza. PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI - In genere.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA
Non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato la decisione con cui venga accolta la domanda di risarcimento del danno sulla base di una qualsiasi delle condotte illecite del convenuto ritualmente allegate e debitamente provate dall'attore, a nulla rilevando che quest'ultimo avesse ravvisato l'illiceità in un differente atto o fatto del convenuto medesimo, posto che il giudizio di illiceità di una condotta integra una valutazione giuridica e non di fatto.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)